30 marzo 2007/30 marzo 2013. Sono passati sei anni dall’adozione della“Convenzione sui Diritti delle Persone con disabilità”dell’ONU.

30 marzo 2007/30 marzo 2013. Sono passati sei anni dall’adozione della“Convenzione sui Diritti delle Persone con disabilità”dell’ONU.

Signori della Politica : modifiche normative sono da apportare a quella negligenza usata durante la ratifica della “Convenzione” che non ha rispettato la dignità ed i diritti di tutte le persone disabili !

Molti si chiedono, e noi con loro, se la “Convenzione sui Diritti delle Persone con disabilità” dell’ONU (Distr.General A/61/611 Sixty-First Session, ratificata il 20 febbraio 2009 nella legge n.18 del 3 marzo 2009 dal Governo Berlusconi )è stata adottata come recita l’art. 1 “con l’obiettivo di promuovere, proteggere ed assicurare pari diritti alle persone disabili nel rispetto della dignità di ognuno” ?.

Pare proprio di no, Signori della Politica !

Aver infranto delle regole di speranza, hanno richiamato un passato che indigna, un futuro che disarma, una ingiustizia causata da una “situazione” anomala !

Siccome siamo per la verità, chiediamo scusa per la lunghezza di questa n/s esposizione.

1.) Il 30 marzo 2013 ricorre il sesto anno dalla sottoscrizione a New York della “Convenzione”, un testo di valenza internazionale a cui hanno aderito 191 Paesi membri dell’ONU, che richiama i principi della “Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo” del 10 dicembre 1948.

La n/s Associazione sostiene la validità in maniera parziale del Documento, ma constata che non sono emerse attenzioni specifiche verso i malati mentali, che non possono partecipare alle attività sociali e culturali volute dalla “Convenzione” stessa.

E’ superfluo, ma necessario evidenziare che il termine di disabilità spesso viene utilizzato in un modo non chiaro, una terminologia riflettente un approccio clinico e diagnostico che ignora le imperfezioni e le limitazioni della persona, quindi nella generica interpretazione è considerata quale privazione della forza fisica comprendente anche quella psichica.

La disabilità viene comunemente considerata come unica condizione dello status della persona, riassumendo un gran numero di limitazioni fisiche, mentre l’ handicap significa la perdita, per limitazioni psichiche, di prendere parte in uguale misura alla vita della comunità, cioè ad un livello uguale a quello degli altri.

Il termine di disabilità considera l’eliminazione delle molte barriere etiche-sociali ancora esistenti nel consesso civile onde mettere in grado le persone disabili di svolgere le attività quotidiane e di partecipare attivamente e materialmente alla vita sociale come i normodotati.

Il termine di handicap è da considerare come riferito ad una sua natura specificatamente e particolarmente psichica, come difficoltà psicologica, menomazione o involuzione della mente, ostacolo o svantaggio in origine, manifesta inferiorità che impedisce di esprimere quel processo e complesso di efficienza globale e continua nel segno di una inferiorità autonoma di volontà intellettiva congenita od acquisita, come ritenuta dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità e parte integrante della legge 104/1992.

Ora nella “Convenzione” non è stato sufficientemente stabilito il grado di differenzazione tra disabile, cioè di colui che è privato di una forza fisica e l’ handicappato cioè colui che ha ricevuto uno svantaggio in partenza, un ostacolo, un intralcio, una inferiorità interna che impedisce di manifestare il massimo della potenzialità meno fisica e più psichica.

2.)A questo punto è quasi superfluo, ma ugualmente necessario, rilevare che l’handicappato psichico abbisogna, come paziente, di cure mediche, di attrezzature ad alta tecnologia atte alla prevenzione, alla cura ed all’eventuale inserimento sociale ed affettivo per ogni suo periodo di sofferenza e non di propositi lavorativi come afferma e contempla l’articolo 27 della “Convenzione”.

Nel Preambolo si richiamano i principi proclamati dalle Nazioni Unite, comprensivi di quanto ha affermato la “Dichiarazione dei diritti dell’handicappato mentale” del 20 dicembre 1971 dell’ONU dove si sostiene che “ l’handicappato mentale deve godere di tutta la misura possibile degli stessi diritti degli altri esseri umani”.

Quella evidente “inferiorità psichica” può portare a gravi conseguenze per la famiglia e per la società se non si danno misure sanitarie e legislative specifiche per ridurre:  “i rischi dell’esclusione sociale senza discriminazione alcuna“, come anela giustamente la “Convenzione” stessa ( artt. 3, 5; ) ; “riconoscendo la disabilità un concetto in evoluzione”( Preambolo lettera e); “la diversità”(Preambolo lettera i);“ rispetto per la differenza” (art.3 lettera d).

Ora come può un “soggetto handicappato”, non riconosciuto espressamente mentale, compiere “ proprie scelte” art.3 lettera a) che richiedono coesione di intelletto o responsabilità; oppure “ controllare i propri affari finanziari ed avere uguale accesso a prestiti bancari, mutui ipotecari” art.12 lettera 5); avere “ la veste di testimonio” art.13/1; la “piena capacità mentale” art.26/1 ; “il diritto a mantenersi attraverso il lavoro comprensivo ed accessibile”art.27.

La “Convenzione” non pone alcuna distinzione sulla natura delle minorazioni o menomazioni consentendo di godere della “capacità giuridica” art.12/2, non valutando l’incapacità di agire delle persone che non possono rappresentarsi da sole, in quanto con una disabilità psicosociale ancora in atto nella maggioranza dei Paesi, porta ad essere rinchiusi in “manicomi” e privati della rappresentanza legale.

La “Convenzione” non considera specificatamente l’handicappato mentale, perché l’uso del termine malato come sinonimo di persona con disabilità non è quello promosso dalla stessa, la quale segna un distacco molto chiaro da un approccio medico-assistenziale ad un approccio legato ai diritti umani.

Ed è per questo che sarebbe opportuno sperare che la “Convenzione” nel quadro della strategia mondiale di salute pubblica che si è preposta, adottasse specifiche normative,( che non ha compiuto), in favore del malato mentale ed esortasse gli Stati aderenti ad abolire forme di discriminazione, specialmente in riferimento ai Paesi in via di sviluppo.

Quindi è evidente e necessaria una trasformazione radicale dei sistemi di tutela e di presa in carico delle persone che non possono rappresentarsi da sole, o che sono ritenute tali a vivere in maniera indipendente, come invece riconosce l’art.19, auspicando che l’Italia “adotti appropriate misure legislative” come recita l’art.4/a e seguenti.

In ultima analisi ove si negasse al rapporto de quo il diritto al riconoscimento dell’handicappato mentale, ma si capirebbe cosa esso in realtà sia, si compirebbe una discriminazione, ripeto, sancita dall’ art.5 della “Convenzione”, dall’articolo 13 del Trattato dell’Unione Europea, dall’art.II-81 della Costituzione Europea ribadita dal recente Trattato di Lisbona, a meno di non creare una nuova figura giuridica al pari, mi sia consentito il paragone, di un fantasma senza nome e senza volto che si aggira nell’ambito delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea, Italia compresa, di cui tutti cercano di liberarsi o di sottovalutare.

3.) Con le n/s Petizioni abbiamo richiesto al Parlamento che l’Italia nella ratifica “assuma”per questo tipo di “malati” “leggi appropriate”, ripeto, come sancisce l’art.4/1 della “Convenzione”. Purtroppo è stata creata una confusione da parte delle Camere, nei documenti in n/s possesso ed in quello dei due Consessi.

Ma come si poteva realizzare queste “leggi appropriate” ?

A n/s modesto parere, nella rideterminazione e revisione delle leggi 180/1978 e 833/1978 ( quelle che hanno chiuso i “manicomi”), in una legge-quadro, riconoscendo i diritti e le necessità degli handicappati mentali per la tutela della salute, per le loro famiglie e per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, assumendo principalmente :

a.)    meccanismi interpretativi uguali nell’universalità e nell’interdipendenza senza discriminazioni ;

b.)    adozione di servizi reali e specifici nell’ambito delle competenze economiche-organizzative di ciascun Stato membro, nel pieno rispetto della dignità delle persone portatrici di handicap psichici, con cure adeguate in strutture ad alta tecnologia;

c.)    attivazione della ricerca scientifico-farmacologica e sviluppo tecnologico sulla malattia mentale come ogni altro comparto sanitario

d.)    formazione di un Fondo Economico Finanziario Dopodinoi :

http://it.radiovaticana.va/news/2012/12/05/si_celebra_oggi_in_italia_la_giornata_della_salute_mentale/it1-644962

anche con il sostegno dello Stato,per le persone indigenti, dove confluire quelle parti di patrimonio o risparmi che per legge naturale andranno in eredità al “malato”, Fondo amministrato da un Ente Pubblico che porti a quella naturale continuità che il singolo tutore, curatore od amministratore di sostegno non può garantire fisicamente e che costituisce una dolorosa preoccupazione che assilla le famiglie di questi “ malati”.

In analisi non vogliamo fare tra le due “condizioni di malati”( fisici e psichici) una divisione, ma soltanto creare non dico una corsia preferenziale, ma diversa con provvedimenti legislativi non attivati, durante la ratifica della “Convenzione per i diritti delle persone con disabilità” dell’ONU, dal Governo Berlusconi il 20 febbraio 2009, onde portare una risoluzione di questo disagio sociale che continua da ben 35 anni !.

Sia chiaro, siamo per il bene comune e totalmente fuori da ogni conduzione o riferimento politico! Però dal Parlamento e dal Governo Berlusconi ci aspettavamo una maggiore comprensione ed una concreta solidarietà, “azione” che non ha compiuto il Governo Prodi.

4.) Nelle sopranominate Petizioni ( ripeto, scandalosamente escluse dall’esame ai sensi dell’art.109 del Regolamento della Camera dei Deputati e n.141 in quello del Senato della Repubblica) avevamo richiesto nella ratifica della “Convenzione sui diritti delle Persone con disabilità” dell’ONU che :

a.)    ai sensi dell’art.43 come consenso vincolante e nel rispetto della dignità umana, precise riserve ai sensi dell’art.47 e tali da escludere ogni possibile riferimento all’aborto, all’eutanasia e ad ogni metodologia di sterilizzazione o modalità della salute riproduttiva di cui agli artt. 23 e 25, che non si riscontra nei 4 articoli del già approvato disegno di legge n.2121 del 20 febbraio 2009 del Governo Berlusconi, il cui articolo 2 dà “piena ed intera esecuzione alla “Convenzione” ed al “Protocollo Opzionale” ;

b.)     che l’Italia,quale Stato aderente all’ONU e Parte Contraente nella “Convenzione sui diritti delle Persone con disabilità”, intendeva inoltrare un emendamento e riconoscere il termine giuridico di handicappato mentale in base all’art.47 come recita l’art.4 “ad adottare norme migliorative in una legge-quadro di riforma dell’assistenza psichiatrica”;

c.)    che l’Italia intendeva richiedere all’ONU la indizione di una “Giornata Mondiale sulla salute mentale”, competenza che le spetta quale membro della Nazioni Unite.

Quelle precise riserve, di cui alla lettera a, non applicate, potrebbero portare alla possibilità che tutti, specie gli handicappati psichici, corrono il rischio di essere sterilizzati o subire forme di eutanasia per evitare complicazioni future onde frenare la diffusione di handicap genetici o soppressione della funzione generatrice e procreatrice del genere umano, quindi negazione di un diritto fondamentale dell’uomo garantito, anche, nei Patti Internazionali sui Diritti Umani.

Inoltre, a n/s modesto avviso, gli articoli 23 e 25 della “Convenzione” ratificate dal Governo Berlusconi, sono in contrasto con l’art. 10 della “Convenzione” dove “viene garantito il diritto inalienabile alla vita”, con l’art.15 “dove nessuno dovrà essere sottoposto ad esperimenti medico-scientifici” e con l’art.16 “dove si protegge ogni forma di sfruttamento, violenza od abuso”.

Anche la Santa Sede, che in appieno condividiamo, con la Dichiarazione del 13 dicembre 2006 ha chiaramente ammesso l’aspetto lodevole della “Convenzione”, pur non offrendo una cauzione morale nel Testo nel suo insieme,  raccomandando ai Paesi firmatari di apporre precise riserve e tali da escludere ogni riferimento all’aborto, sia come diritto che come modalità e metodo della salute riproduttiva.( artt.23 e 25 della “Convenzione”).

Siamo per la vita, dono incommensurabile del Creatore, per metodi naturali e non per programmi contraccettivi che distruggono la società civile!

5.) In conclusione una forte azione di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria e legislativa delle malattie mentali in Italia è opportuna ed urgente, anche perché la crisi di valori e l’affermazione di disvalori accrescono la solitudine, fanno cadere le tradizionali forme di coesione sociale, sfaldando i gruppi di aggregazione, in particolare sul piano culturale e screditano la famiglia cellula primaria della società.

La dominante cultura della n/s società sempre più chiusa ed egoistica non ci deve quindi portare a dimenticare o emarginare la sofferenza, perché ciò può portare gravi conseguenze sulla salute mentale dei cittadini.

Mi sia consentito il ripetere, di fronte ai disagi ed alle sofferenze delle persone affette da handicap mentale, assistiamo a tentativi di legalizzare l’eutanasia ( vedi il budget del ricoverato ), presupponendo così di combattere non la malattia, ma discriminare ( per non dire eliminare) i disabili fisici e gli handicappati psichici, anziani non autosufficienti, malati terminali. (speciale dossier)

Quel “budget del ricoverato” oggetto di una n/s ripresentata Petizione al nuovo Parlamento Italiano, focalizza le necessità di una particolare tutela ed assistenza sanitaria ed ospedaliera per categorie di pazienti fragili quali persone in età avanzata e talora anche cagionevoli di salute, disabili fisici e psichici, malati terminali, persone sovente bisognose di prestazioni sanitarie costanti ed onerose, al fine di evitare situazioni di abbandono come,pare, stia avvenendo negli ospedali, “violando” l’art.25 lettera f) della “Convenzione sui diritti delle Persone con disabilità” dell’ONU.

Alcune argomentazioni in difesa della qualità della vita potrebbero nascondere un disegno di selezione del genere umano, in quanto con la scusa di lenire il dolore si potrebbe arrivare ad annientare chi veramente soffre o chi potrebbe soffrire una volta venuto al mondo.

Signori della Politica chiediamo di adottare norme migliorative in una legge-quadro di riforma dell’assistenza psichiatrica, rispettando le regole della “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità” a tutela dei diritti dei malati, per le loro famiglie e per la sicurezza di tutti i cittadini.!

Previte

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Qui di seguito si apporta un quadro riassuntivo ed esplicativo sulla “Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità”.

Il 6 dicembre 2006 a New York l’ONU ha proposto ai 191 Paesi contraenti un impegno costante in un Documento in favore della parità dei diritti per un’esistenza più dignitosa alle persone portatrici di disabilità.

E’ una tematica cruciale quella condensata nella “Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità”, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dopo ben 5 anni di trattative.

Un Testo di riporto storico, che l’Italia ha firmato il 30 marzo 2007 non solo limitandosi all’accettazione di una “Cart” di principi generali, ma nell’osservanza di un vero e proprio vincolo giuridico, impegnandosi ad uniformare la propria legislazione a quelle norme di diritto internazionale per la protezione e la difesa della dignità umana, sia verso i disabili fisici che verso gli handicappati mentali, non valutando la evidente discriminazione operata nei confronti delle persone con disordini psichici.

Per la diversificazione tra disabile fisico e handicappato mentale, l’Italia doveva apportare nella propria legislazione quelle “appropriate misure legislative” secondo l’art. 4 della “Convenzione”.

Con il disegno di legge n. 2121 del Governo, il Parlamento Italiano venerdì 20 febbraio ha ratificato in toto quanto stabiliva la “Convenzione” con l’art. 2 dando “piena ed intera esecuzione alla “Convenzione”, senza apportare quelle modifiche, di cui sopra, per la risoluzione di quel disagio sociale che si trascina da ben 32 anni, completando con la istituzione di un Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità:

Il voler accomunare la persona con minorazioni fisiche a quella con menomazioni mentali, senza riconoscere la diversità (Preambolo lettera i), si è attuata quella discriminazione che non rispetta la differenza della disabilità.

 

Ci chiediamo e domandiamo: come può una persona handicappata mentale, fra le principali in sede giuridico-legislativa, compiere:
proprie scelte” che richiedono coesione di intelletto e responsabilità; art. 3/a
capacità giuridica” art.12/2
controllare i propri affari finanziari ed avere uguale accesso a prestiti bancari, mutui ipotecari; art.12/5
veste di testimoni in giudizio”; art.13/1
vivere in maniera indipendente”; art.19
piena capacità mentale”; art. 26/1
diritto a mantenersi attraverso il lavoro comprensivo ed accessibile”; art. 27
di sposarsi” , quando necessitano condizioni di valutazione del concetto giuridico di consenso e volontà? art. 23/a

 

 

Ci chiediamo e domandiamo in sede etica il progetto di vita:
con euro 256,67 (salvo maggior handicap) se una persona può vivere;
il “Dopodinoi” sfiorato, ma non regolamentato dall’art.12/5, cioè assenza della sicurezza economica del vivere quotidiano dopo la morte dei genitori o parenti del disabile sia esso fisico che psichico; art.12/5
metodologie sulla salute riproduttiva”, che possono dare adito all’applicazione dell’aborto, sterilizzazioni, mascherate forme di eutanasia, per non dire eliminazioni di anziani non autosufficienti o malati terminali. art. 23 e 25

 

Oneri finanziari dal 2009 al 2014 in euro 500.000, per l”Osservatorio Nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità”, per 40 persone
1.

 

 

spese missioni per 10 componenti per 30 riunioni annue

(6 plenarie e 24 bisettimanali) per 350 euro al giorno  suddivise:per spese viaggio

149

pasti

€ 

61

albergo

140

Totale

105.000

 2.spese ausili e documenti Braille

95.000

3.studi, ricerche, pubblicazioni

300.000

Totale

500.000

 

Con la nuova  adozione della “Convenzione”:

a.) non si è inciso su leggi e regolamenti vigenti né comunitari;

b.) non sono state introdotte nuove definizioni normative;

c.) non si è abrogata esplicitamente né implicitamente nessuna norma:

i cui destinatari diretti sono le persone con disabilità, mentre gli indiretti è la comunità civile.

Domanda: quale benefici ha ottenuto il mondo della sofferenza psico-fisica ?

Previte

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