IL CASO/ 1. Il giurista: il ricorso di mons. Negri contro la blasfemia “di Stato” è legittimo

lunedì 6 maggio 2013- Lorenza Violini

Può uno stato laico servirsi dei propri poteri e tramite questo assumersi il compito di “proteggere” una religione da attacchi diffamatori portati alla stessa tramite spettacoli, stampati, manifestazioni e altro ancora? Non si tratta di scelte contraddittorie con la libertà di manifestazione del pensiero, che spetta a chiunque senza intromissioni quanto ai contenuti che vengono manifestati?

La mentalità libertaria e anticlericale presente in molti Paesi, compreso il nostro, risponderebbe con grande decisione che tale tutela non è lecita e interferisce con la libertà delle persone. Il che può essere, fino ad un certo punto, anche accettabile, soprattutto se la religione viene tutelata come elemento di conformismo e di consenso, come è avvenuto in passato sia da parte dello Stato liberale che da parte del fascismo. Riportando la religione al ruolo costituzionalmente corretto – come forma cioè di tutela della libertà di coscienza – molti reati che in passato erano stati istituiti da tali regimi, così come molti altri reati cosiddetti di opinione (come ad esempio il reato di plagio), sono stati depenalizzati. In Italia, ad esempio, la bestemmia non è più un reato penalmente perseguibile ma viene sanzionato in via amministrativa.

Questo non significa, peraltro, che tutto diventi automaticamente lecito, compresa la diffamazione e la blasfemia, la prima che lede l’onore della persona o di gruppi sociali, la seconda che offende argomenti sacri ad una religione e lede quindi il sentimento religioso di un gruppo sociale che tale religione pratica. Viene in questione dunque il senso del sacro, che è proprio dell’uomo, anche di chi si professa ateo, ma anche quel legame socialmente rilevante che viene istituito tramite un determinato credo religioso cui si aderisce; tale “legame” non si sovrappone al semplice credere quale adesione personale ed interiore ma ne costituisce lo sviluppo necessario, cosicché i credenti sono tali anche a motivo del loro essere identificabili come un gruppo portatore di una certa cultura e di certi interessi, materiali ma soprattutto morali, meritevoli di tutela.

Sostenere che tutto questo non abbia una rilevanza giuridica e che quindi non possa essere “tutelato” fino a creare proibizioni e sanzioni significa schierarsi a favore di quel “tutto è permesso” che definisce, in ultima analisi, il tramonto di ogni ordinamento. Del resto, basta scorrere i codici penali di moltissimi altri Paesi per rendersi conto di come, sotto diverse forme, il tutto permesso non sussiste né in generale né con riguardo alla religione; persino nella laicissima Finlandia un quadro rappresentante un maiale crocifisso ha dato luogo ad una condanna del suo autore per blasfemia.

Si assiste ora nel nostro Paese ad attacchi crescenti contro il sentimento religioso del nostro popolo tramite manifestazioni platealmente e volutamente blasfeme, che si chiede siano represse tramite interventi della pubblica autorità, chiamata quantomeno a vietare ai minorenni certi film che discreditano la religione e, più energicamente, a perseguire chi, in pubblico, compia atti blasfemi come quelli che sono stati compiuti durante il Concertone del Primo Maggio a Roma. Contro queste richieste non può essere invocata una generica libertà di pensiero visto che, come ha detto la Corte di Cassazione in una sentenza del 1992,  è assurdo e fuori luogo voler ricondurre le offese alla religione alla manifestazione del pensiero e alla libertà di cui all’art. 19. “Ciò che viene sanzionato non è la manifestazione di un pensiero ma una manifestazione pubblica di volgarità”; e, più di recente, nel 1995, la Corte costituzionale, nell’estendere ad ogni credo religioso la protezione che la legge offriva alla religione cattolica (quindi non annullando ma rafforzando la tutela del sentimento religioso e della religione) ha sostenuto che  la protezione della coscienza di ciascuna persone è un bene che lo Stato può legittimamente tutelare.

Bene è stato fatto, dunque, ad intraprendere iniziative volte a rendere presente un dissenso forte verso i comportamenti e gli spettacoli blasfemi, anche per ricordare a tutti che il rispetto e la tolleranza sono beni sociali fondamentali, conservando i quali tutti ne traggono vantaggio anche chi, a volte, sembra non rendersene conto.

Fonte: IL CASO/ 1. Il giurista: il ricorso di mons. Negri contro la blasfemia “di Stato” è legittimo.

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