Il voto di religione e le sviste di ItaliaOggi

Il quotidiano ItaliaOggi del 21 maggio 2013 a pagina 42 afferma che “ Il giudizio di religione non fa media per l’ammissione. E il collegio dei docenti non può deliberare diversamente”.
Cerchiamo di capire una cosa importantissima: un conto è la valutazione in Religione Cattolica, altro è il voto di ammissione.
E’ vero che la valutazione della disciplina “Religione Cattolica” è in aggettivi, ma è altrettanto vero che la disciplina “Religione Cattolica” deve concorrere al voto di ammissione.
Questo significa che necessariamente nel POF si inserirà quanto detto sopra e sicuramente si darà esecuzione alla norma.
L’articolo 3 comma 2 del DPR numero 122 del 22 giugno 2009 recita così: “L’ammissione all’esame di Stato, ai sensi dell’articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità di cui all’articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado.”
La Circolare Ministeriale numero 48 del 31 maggio 2012 afferma che “ Il giudizio di idoneità è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico complessivo compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado”.
Inoltre l’IRC è un insegnamento facoltativo, ma curriculare.
Ma che cosa significa curriculare? Quali sono gli estremi della “curricularità” di un insegnamento?
Una disciplina che ha programmi normativamente definiti, da cui discende la responsabilità per il docente di espletare compiuto programma di insegnamento” (Corte costituzionale sentenza n. 222 del 14.10 86) è curriculare, con l’obbligo di frequenza per chi lo ha scelto, integrando così il proprio curriculum di studi, che viene comunque a definire il “tempo-scuola”.
Detto questo chiariamo che allo scrutinio finale il Consiglio di Classe, e quindi anche l’insegnante di religione cattolica per gli alunni avvalentesi, deciderà l’ammissione agli esami.
Per essere ammesso agli esami l’alunno dovrà avere come voto di ammissione almeno 6 in tutte le discipline, quindi anche in Religione Cattolica.
Il voto di ammissione all’esame deve tener conto del completo percorso scolastico compiuto da ogni studente nella scuola secondaria di I grado.
Questo significa che nel voto di ammissione deve esserci necessariamente anche il voto di religione cattolica.
Quanto poi alle competenze ti faccio notare che con la nota del Nota 10 novembre 2006 Prot. n. 10434 avente per oggetto:
“Valutazione alunni primo ciclo ed esame di Stato conclusivo – il Ministero ha diramato precise istruzioni su come procedere per la certificazione e per la definizione delle competenze da certificare.
Per prima cosa ci piace evidenziare come con la suddetta nota il Collegio ritorna ad essere parte attiva nella definizione delle competenze da certificare.
La centralità di quest’organo collegiale, da tutti invocata negli anni passati, ci permette di affrontare il tema della valutazione e soprattutto della certificazione delle competenze con molta libertà e soprattutto con molto realismo.
A proposito della valutazione nella scuola del primo ciclo la nota recita così:
Pertanto, le istituzioni scolastiche del primo ciclo, nel rispetto e nell’esercizio della loro autonomia, previa delibera del collegio dei docenti, provvederanno, nel corrente anno scolastico, a predisporre la scheda di valutazione garantendo, comunque, pur nella flessibilità del modello adottato, la valutazione degli apprendimenti conseguiti nelle diverse discipline, ivi compresi gli insegnamenti o attività facoltativo-opzionali, e del comportamento degli alunni.”
Il documento di valutazione quindi che ogni scuola dovrà predisporre avrà almeno tre caratteristiche:
1. La scheda verrà deliberata dal collegio dei docenti;
2. La predisposizione della scheda deve tener presente gli apprendimenti di tutte le discipline e di tutte le attività facoltative opzionali;
3. La scheda deve obbligatoriamente tener presente il comportamento degli alunni.
E’ facile notare, a questo punto, che con questa nuova disposizione vengono meno tutte le interpretazioni relative all’anno scorso sulla valutazione e soprattutto alla valutazione dell’IRC.
La scheda che ogni collegio dovrà predisporre dovrà obbligatoriamente contenere spazi per la valutazione degli insegnamenti facoltativi e/o opzionali, le schede inoltre dovranno contenere spazi anche per il comportamento.
Il collegio quindi dovrà deliberare necessariamente su come la scheda verrà articolata, affinché essa contenga la valutazione di tutti gli apprendimenti conseguiti dagli alunni sia in tutte discipline che nelle varie attività scelte.
Ad evitare ogni equivoco si ricorda che per la privacy Inoltre il MIUR con nota 16 giugno 2004, prot. n. 10642, ha affermato che “…la materia “religione cattolica”, dal momento in cui ne viene richiesto l’insegnamento, assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli alunni…”.
Si aggiunga a tutto questo che il Garante della privacy in data 3 dicembre 2004 ha così dichiarato: “Non è vero che i voti scolastici devono restare segreti, non è vero che gli studenti devono nascondere la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini …. Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservato alcune informazioni sulla propria persona infatti non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche in natura religiosa”.
Sintetizzando e esprimendo non una opinione ma una logica conseguenza a tutto l’iter che ha seguito lo svolgersi della questione, si può affermare che la disciplina “Religione Cattolica” è sullo stesso piano di tutte le discipline.
In conclusione: ogni collegio ha la possibilità di articolare gli spazi della scheda nel modo che ognuno ritiene più opportuno, inserendo nella stessa tutte le discipline sia quelle curriculari, non esclusa quindi anche l’IRC ed anche quelle facoltative opzionali.

Fonte: Il voto di religione e le sviste di ItaliaOggi.

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