Le nozze gay sono anticostituzionali | UCCR

di Aldo Vitale*
*ricercatore in filosofia e storia del diritto

Plutarco riteneva che non vi fosse nulla di più degno per la bellezza dell’indagine filosofica, del matrimonio. Allo stato attuale, però, lo stesso Plutarco, pur con tutta la sua profondità, si troverebbe in difficoltà posto che oggi è il concetto stesso di matrimonio ad essere stato sballottato dalle correnti ideologiche fuori dalla sua secolare e sicura rotta di navigazione, fin sulle aride secche dell’anti-giuridicità.

Il problema del matrimonio deve necessariamente essere collegato con quello della famiglia ed entrambi esaminati sotto la luce più opportuna, cioè quella biogiuridica, ovvero dalla disciplina che nasce dall’incontro del diritto, della morale e della filosofia, cioè dal triplice uso della ragione. Si potrebbe occupare un vero e proprio spazio enciclopedico per esaminare adeguatamente i suddetti problemi, tuttavia si possono effettuare delle brevi, ma non per questo meno incisive, considerazioni su di essi, incentrando l’attenzione soprattutto intorno all’articolo 29 della Costituzione italiana.

Prima di esaminare il portato costituzionale, occorre fare mente locale e ricordare velocemente le due prospettive circa la famiglia e il matrimonio che, soprattutto negli ultimi due secoli, si sono fronteggiate, cioè da un lato l’idea che la famiglia sia un prodotto sociale, dall’altro, invece, la concezione della famiglia come società naturale intesa soprattutto come elemento costitutivo della socialità della società medesima in quanto essa stessa, la famiglia, ontologicamente sociale, relazionale. Come fondamento della prima prospettiva, cioè la famiglia come prodotto sociale, non può evitarsi la tradizione marxiana e marxista. Come è noto, infatti, per Marx il diritto, la morale, la religione sono delle sovrastrutture, degli orpelli dell’esistenza determinati sul piano storico-sociale soltanto dall’univa vera struttura, cioè i rapporti economici, ovvero il controllo dei fattori di produzione da parte di una classe sociale storicamente determinata.

Sull’esempio della dottrina marxiana, Alexandra Kollontaj, nota esponente del pensiero marxista novecentesco, scrive appunto che «la famiglia e il matrimonio sono categorie storiche, fenomeni che si sviluppano in parallelo con le relazioni economiche che esistono in un dato livello di produzione. La forma di matrimonio e di famiglia è determinata dal sistema economico di una data epoca, ed essa cambia come cambia la base economica della società. La famiglia come il governo, la religione, la scienza, la morale, la legge e i costumi, è parte della sovrastruttura che deriva dal sistema economico della società  ( Tesi sulla moralità comunista nella sfera delle relazioni matrimoniali, 1921 ). In quest’ottica, la famiglia e il matrimonio sono prodotti artificiali dipendenti dalla volontà del legislatore, legislatore che a sua volta traduce in forma legale le volontà, i sentimenti e i desideri della classe dominante, cioè, nella prospettiva marxista, ieri la borghesia, oggi il proletariato. Il matrimonio e la famiglia, dunque, sono soggetti al logorio del tempo, alla mutevolezza delle correnti della storia, ai capricci della classe dominante.

Nella prospettiva opposta, visione che del resto risale già al mondo classico e che si cristallizza con l’avvento dell’etica cristiana, la famiglia è una società naturale, fondamento costituivo per la società civile, per la polis, per lo Stato. Per Aristotele, infatti, «la comunità che si costituisce per la vita secondo natura è la famiglia». Occorre tuttavia intendere il senso di questa naturalità posto che proprio in natura, per esempio nelle altre specie, l’istituto familiare fondato sul matrimonio non esiste. L’antropologia filosofica in questo è stata di fondamentale importanza: gli studi di  Levi-Strauss, infatti, hanno constatato che l’istituto familiare rappresenta il punto d’incontro tra natura e cultura.

Un ulteriore sforzo filosofico, tuttavia, risulta indispensabile per comprendere in che senso la famiglia sia naturale: lo è in quanto in essa viene naturalmente in essere la socialità prima e fondante tipica dell’uomo. Essendo la famiglia fondata sul matrimonio un istituto aperto alla socialità mediante la procreazione, in essa prima e meglio che altrove viene ad essere sviluppata la natura dell’essere umano, cioè la sua relazionalità, quella caratteristica strutturale che contraddistingue maggiormente l’uomo dal resto del creato, quella che, per intendersi, Dante sintetizza nei nobili versi: «S’io m’intuassi, come tu t’inmii» ( Par. IX, vv. 81 ). Ecco allora in che senso leggere le disposizioni contenute nell’articolo 29 della Costituzione: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio».

Il portato del suddetto articolo costituzionale è abbastanza evidente: lo Stato, nel suo ordinamento repubblicano, riconosce l’istituto della famiglia come pre-esistente all’ordinamento positivo stesso, cioè come società naturale – non positiva dunque, cioè non posta, non creata dal legislatore – fondata sul matrimonio, e ciò nonostante, o forse sarebbe più opportuno dire proprio per questo, riconosce e tutela i diritti della famiglia. Da questo dato normativo discendono varie conseguenze.

In primo luogo: in modo non poco esplicito il costituente ha riconosciuto l’esistenza di un diritto naturale pre-esistente all’ordinamento statuale, poiché avendo riconosciuto la famiglia come società naturale è consequenziale che tale società, in ossequio al brocardo latino per cui ubi societas ibi ius, ubi ius ibi societas, sia in quanto tale, disciplinata dal diritto naturale, cioè dalla legge naturale (quindi inaccessibile alle alchimie legislative dell’uomo, cioè universale ed indisponibile), quella legge, insomma, che è universale poiché «guida l’uomo secondo precetti generali, comuni sia ai perfetti che ai meno perfetti» (  Tommaso D’Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 91, a.5, pag. 56 ).

In secondo luogo: il costituente avendo espressamente riconosciuto la famiglia come società naturale non ha potuto fare a meno di riconoscere anche che la famiglia come società naturale è soltanto quella fondata sul matrimonio, in quanto il matrimonio è razionalmente l’espressione della socialità naturale della famiglia, poiché nel matrimonio e dal matrimonio si instaurano i processi di socialità, cioè di interazione interpersonale, che sono disciplinati dal diritto naturale, cioè quel diritto che nella dimensione familiare regola i rapporti secondo l’ordine della ragione, facendo sì che ognuno abbia un determinato ruolo derivante dalla sua precisa essenza: cioè il ruolo di coniuge, di genitore o di figlio. Questo comporta che soltanto il matrimonio sancisce l’unione della famiglia come società naturale e che la famiglia come società naturale non è pensabile senza l’istituto ( naturale e razionale ) del matrimonio.

In terzo luogo: a tutto ciò si aggiunga, a titolo di specificazione, che il costituente ha ribadito, per quanto non si sappia con che grado di consapevolezza, che soltanto l’unione di uomo è donna è pensabile all’interno di una prospettiva che delinei la famiglia come società naturale. Avendo il costituente, infatti, riconosciuto la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ha posto l’accento su uno dei requisiti naturali, essenziali e logici della società naturale, cioè del matrimonio: ovvero l’unione di uomo e donna. E’ consequenziale, infatti, che in tanto si può concepire il matrimonio in quanto si può concepire la maternità ( ed ovviamente la paternità ); ma la maternità è concepibile soltanto in quanto esista un rapporto tra uomo e donna ( affermazioni senz’altro lapalissiane, ma che acquistano una singolare veste di novità in un periodo storico in cui tutto è dubbio, anche e soprattutto le verità più evidenti ).

E per quanto sia vero che storicamente «l’espressione matrimonio, pur usata in contesti culturali, sociali, giuridici notevolmente differenti, sembrava e sembra alludere ad una realtà da tutti immediatamente percepita nei tratti distintivi» ( Gaetano Lo Castro, Matrimonio, diritto e giustizia, Giuffrè, Milano, 2003 ), e per quanto sia altrettanto vero che non è lo stesso il matrimonio romano ed il matrimonio cristiano, v’è tuttavia una giuridicità intrinseca – o costitutiva – della famiglia e del matrimonio; una giuridicità che deriva in modo genetico ed istantaneo dal diritto naturale, palesemente esplicitante una serie di rapporti giuridici, cioè di diritti e di doveri reciproci all’interno della coppia, in primo luogo, e della famiglia in seconda battuta. E il primo dovere è quello ricadente in capo ai singoli, cioè l’unione tra uomo e donna.

La circostanza per cui solo la famiglia intesa come società naturale fondata sul matrimonio, implichi la necessità e la esclusività del rapporto tra uomo e donna, deriva proprio dalla logica del matrimonio, direttamente desumibile dalla sua etimologia come nota laicamente, cioè razionalmente, Karol Wojtyla: «La parola latina matrimonium mette l’accento sullo stato di madre, come se volesse sottolineare la responsabilità della maternità che pesa sulla donna che vive coniugalmente con un uomo. […] Si può facilmente arrivare a questa conclusione analizzando la parola matrimonium ( dal latino matris-munia, cioè doveri di madre )» ( Amore e responsabilità, Marietti, Milano, 1983 ). La naturalità della famiglia risiede, dunque, nella logica dei doveri più naturali e consequenziali, cioè quelli derivanti dal rapporto tra genitori e figli: e soltanto un tipo di unione fondata sul rapporto tra uomo e donna è definibile come unione naturale, poiché solo questa può condurre ad munia matris, cioè al matrimonio.

La crisi attuale è semmai riconducibile alla perdita di senso e alla rivolta contro la multisecolare tradizione giuridica e filosofica occidentale, a fronte di una crescente diffusione dell’idea per cui voluntas, non ratio facit legem. Ciò che semmai desta perplessità è la circostanza per cui coloro che reclamano la dilatazione del concetto e dell’istituto del matrimonio, sono gli stessi che discendono dalla cultura marxista, cioè quella cultura che tanto si è spesa in senso contrario nel corso del XX secolo, cioè per l’abolizione del matrimonio, interpretato quale ennesimo strumento di oppressione socio-politica.

Nel furore dei desideri, forse, ci si è dimenticati, oltre che del diritto, anche della storia, nonostante sia stato Jacques Derrida a ricordarlo con estrema chiarezza appena qualche anno or sono: «Se fossi un legislatore, proporrei semplicemente l’abolizione della parola “matrimonio” e del suo concetto dal codice civile e laico. Il “matrimonio”, valore religioso, sacrale, eterosessuale con voto di procreazione, eterna ecc -, è una concessione dello Stato laico alla Chiesa cristiana, in particolare al suo monogamismo che non è né ebreo – è stato imposto agli ebrei dagli europei solo nel secolo scorso e non costituiva un obbligo nel Maghreb ebreo fino a qualche generazione fa -, né, come ben si sa, musulmano. Sopprimendo la parola e il concetto di “matrimonio”, questo equivoco o questa ipocrisia religiosa e sacrale, che non ha alcun posto in una costituzione laica, verrebbero sostituiti da una “unione civile” contrattuale, una specie di patto civile generalizzato, migliorato, raffinato, flessibile e concordato tra partner di sesso o numero non imposti» ( Sono in guerra con me stesso ).

Fonte: Le nozze gay sono anticostituzionali | UCCR.

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