Legge omofobia: il Pd fa la frittata. Ecco il testo del ddl | Tempi.it

luglio 23, 2013 Redazione

Il Pd, stretto nella tenaglia di Sel e grillini, ha deciso di sposare la causa liberticida della legge sull’omofobia cercando di portare a casa entro l’estate una piccola vittoria di propaganda

La commissione giustizia della Camera ha approvato ieri con i voti di Pd, Pdl e Sel il ddl che introduce il reato di omofobia. Il ddl, fortemente voluto dal Pd con Dario Franceschini e Ivan Scalfarotto, dovrebbe arrivare in aula il prossimo 26 luglio. Il Partito Democratico, stretto nella tenaglia di Sel e grillini, per non ritrovarsi in difficoltà ha deciso di sposare la causa liberticida della legge sull’omofobia cercando di portare a casa prima dell’estate una piccola vittoria di propaganda.

Le resistenze fino alla fine nel Pdl di Eugenia Roccella e Alessandro Pagano non sono bastate e ha prevalso la linea di Antonio Leone. La richiesta da parte del governo della fiducia sul decreto Fare potrebbe far slittare il voto a settimana prossima, ma nonostante le centinaia di emendamenti previsti resta improbabile un rinvio a settembre. Di seguito, pubblichiamo il testo che, anche se potrebbe non sembrare, minerà la libertà di espressione e renderà reato ogni opinione espressa in pubblico o a scuola contro l’ideologia del gender, il sesso ancorato al dato biologico e il matrimonio gay. È da notare che la proposta di legge non aggiunge nulla al rispetto che deve comunque essere portato agli omosessuali in quanto persone; rispetto che è già garantito da apposite norme penali.

Disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia.

Art. 1.

1. All’articolo 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

  1. al comma 1, alle lettere a) e b) [Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione, è punito a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi] sono aggiunte le seguenti parole: “o fondati sull’omofobia o transfobia”;

  2. al comma 3, primo periodo [È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi], dopo le parole “o religiosi” sono aggiunte le seguenti parole “ o fondati sull’omofobia o transfobia”.

2. Al Titolo del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni della legge 25 giugno 1993, n. 205 [Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa], dopo le parole “e religiosa” sono aggiunte le seguenti: “ovvero fondata sull’omofobia o transfobia”.

3. Alla rubrica dell’articolo 1, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni della legge 25 giugno 1993, n. 205 [Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione, è punito: A) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; B) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi], dopo le parole “o religiosi” sono aggiunte le seguenti: “ovvero fondati sull’omofobia o transfobia”.

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