Adozioni gay. L’errore della Corte di Strasburgo

febbraio 19, 2013 Luigi Amicone

La Corte europea dei diritti umani riconosce a una coppia di lesbiche il diritto di adottare il figlio di una delle due. Una sentenza che è l’attuazione di un principio di uguaglianza ideologico

Nel caso controverso posto da una coppia di lesbiche la Corte di Strasburgo ha così sentenziato: due donne, una delle quali ha in precedenza avuto un figlio da un uomo da cui poi si è separata, hanno il diritto ad adottare alla pari il bambino e a creare così un nuovo nucleo famigliare stabile e a sé stante.
Siamo ben oltre l’adozione gay: siamo a un giudizio – definitivo perché emesso dalla Grande Chambre e i cui principi valgono per tutti i 46 Stati membri del Consiglio d’Europa – in cui la massima giurisdizione europea stabilisce che il legame naturale che unisce padre e figlio può essere rescisso per sentenza.

Il caso riguarda una coppia di donne austriache. Una delle due, madre di un bambino, dal 2007 chiedeva che anche la nuova compagna potesse adottarlo. Ma il padre del bambino, che non è mai venuto meno alle proprie responsabilità, che ha riconosciuto il figlio, gli ha dato il suo cognome e paga regolarmente gli alimenti per il suo sostentamento, si è sempre opposto a tale richiesta da parte della madre e della sua nuova compagna.
Di contro, le due donne ritenevano lesivo del principio di “uguaglianza” e, quindi, della loro vita familiare, il fatto che non potessero adottarlo alla pari, come potrebbe succedere in una coppia costituita da un uomo e una donna, da un padre e una madre.

La legge austriaca ha sempre dato torto alle due lesbiche perché in Austria la legge prevede la perdita di potestà (e la successiva adozione da parte del nuovo partner) solo se c’è accordo di tutti i soggetti o se il genitore si è macchiato di gravi colpe o ha abbandonato il bambino.
Inoltre la legge austriaca prevede tale possibilità di adozione solo per le coppie formate da una uomo e una donna: non per discriminare i gay, ovviamente, ma perché un figlio ha sempre un padre e una madre.

Dunque, ragionavano i tribunali austriaci: non esiste che si possa strappare un padre dal proprio figlio per darlo in adozione alla madre e alla sua nuova convivente. Sarebbe una violenza contro ogni evidenza e diritto del bambino.
Bene, la Suprema Corte europea ha stabilito che questa violenza non è una violenza, ma un buon diritto. Un buon diritto gay.

Post scriptum. Si tratta dell’ennesimo episodio che conferma il trend imposto dall’agenda gay e dalle forze che premono sui tribunali nazionali e internazionali per ottenere la disarticolazione dell’alleanza uomo-donna, l’affermazione del relativismo delle fondamentali relazioni umane e sociali, l’attuazione di un principio di uguaglianza ideologico e perciò irrispettoso dei diritti dei bambini: primo fra tutti, quello di avere un padre e una madre. Attraverso sentenze che poi si trasferiscono direttamente nei parlamenti, questa azione top-down, portata dall’alto verso il basso, è in tutta evidenza un’azione che ha di mira la forzatura del processo democratico e la legittimazione delle nuova ideologia gender-gay attraverso l’imposizione di un dibattito che non ci sarebbe se non si creassero volutamente e artificiosamente gli “incidenti” processuali del tipo di quelli sollevati dalla coppia austriaca succitata. Questa è la lobby europea dell’agenda gay: quella che seleziona o supporta i candidati e la casistica da portare nei tribunali di ultima istanza per ottenere da essi la legittimazione che non otterrebbero per via popolare e democratica. Sarà il grande problema dei prossimi anni.
Ecco perché è indispensabile che anche nelle elezioni politiche come quelle che si svolgeranno il prossimo 24-25 febbraio si scelgano attentamente i partiti che si oppongono a questo processo di progressiva imposizione di una legalità che non ha legittimità. Come dicevano i dissidenti dell’Est quando il comunismo che lì vi trionfava aveva come uno dei propri obiettivi quello di cancellare la famiglia e ridurre la relazione uomo-donna a mero istituto di riproduzione biologica a scopo di regime. «Una volta avvenuta la separazione della legalità dalla legittimità – intesa come sopravvivenza personalistica, soggettiva, di cose del passato – tutto può diventare legale: l’espressione “la legge è la legge” contiene infatti in nuce i campi di concentramento, perché sottrae i funzionari dell’apparato legale alla responsabilità personale e alla vita naturale» (Vaclav Belohradsky).

Fonte: Adozioni gay. L’errore della Corte di Strasburgo | Tempi.it.

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