Disabili, Cassazione sancisce discriminazione paritarie | Tempi.it

giugno 9, 2014Redazione

Si è concluso un contenzioso decennale tra l’Agesc e lo Stato sul diritto di scelta educativa delle famiglie di alunni disabili: diritto confermato in teoria ma disconosciuto nei fatti. Il comunicato dell’associazione

terremoto_scuolePubblichiamo di seguito una nota diffusa dall’Agesc (Associazione genitori scuole cattoliche) in merito alla conclusione di una battaglia legale e culturale durata anni e costata molto impegno e risorse, quella sulla libertà di scelta educativa dei genitori di alunni disabili.

L’Agesc – Associazione Genitori Scuole Cattoliche – nel 2002 ebbe ad affrontare il problema dell’handicap nella scuola, e più precisamente il sostegno con insegnanti specialisti ai disabili iscritti – o comunque intenzionati ad inserirsi – alla scuola paritaria. Esaminò il problema, impegnò risorse umane ed economiche, trovò nell’avvocato Alessandro Bigoni la disponibilità a condurre l’azione nei confronti del ministero dell’Istruzione, e coinvolse nell’operazione quattro scuole paritarie ed una famiglia.

Nel 2004 ebbe inizio l’operazione con il deposito dei ricorsi presso il tribunale di Roma. A sostegno dei ricorsi, si dedusse che il diritto all’istruzione degli alunni portatori di handicap fosse (è) costituzionalmente garantito e legislativamente disciplinato, per cui andava riconosciuto, da parte dello Stato, il contributo economico degli insegnanti di sostegno.

Dopo mesi, i ricorsi vennero esaminati, ciascuno da diverse sezioni del tribunale: quattro ricorsi vennero rigettati; uno – quello riguardante due allievi dell’Istituto Marcelline di Milano – trovò accoglienza con la sentenza n. 15389/2008.
Il ministero – tramite l’avvocatura di Stato – propose appello, al quale, con un nuovo esposto – da parte del legale dei contraenti, avvocato Bigoni –, venne evidenziata l’infondatezza dell’appello del ministero. Considerazione che la corte di appello di Roma – nel 2012 – respinse «opinando l’insussistenza dei presupposti di fatto e di legge», delegittimando il diritto al rimborso delle spese sostenute dall’istituto nel 2001-2002.

scuole-paritarieDa qui – nuovamente promosso dall’Agesc – il nuovo ricorso in Cassazione, documentante, con una memoria ex art. 378 cpc, le proprie ragioni, articolate con le varie disposizioni legislative a cui si chiedeva doverosa corrispondenza.
La Cassazione – in camera di consiglio delle sezioni civili riunite –, esaminata tutta la materia inerente il contenzioso e ascoltati i rispettivi attori – il 29 aprile 2014 – facendo perno sull’inciso «senza oneri per lo Stato», di cui l’art. 33 c. 3, della Costituzione, nonché sulla legge n. 62/2000 art. 4 e la legge 104/1992 art. 13 – ha rigettato definitivamente il ricorso dei richiedenti, annullando l’intero contenzioso.
Tale sentenza è stata depositata in cancelleria il 16 maggio 2014 e resa operante.

* * *

Una premessa: la sentenza nega il diritto della scuola paritaria a ottenere il rimborso delle spese per gli insegnanti di sostegno, ma non giudica il diritto dello studente e della famiglia a ottenere il finanziamento pubblico per le stesse spese. Ora, è chiaro che detta sentenza debba dagli attori tutti essere accolta, tuttavia non impedisce a titolo personale ed associativo, un libero giudizio di merito.

• Prendendo in esame la L. 62/2000 cosiddetta paritaria, la Cassazione ha riconosciuto il diritto del disabile e della sua famiglia alla scelta della scuola nella quale inserirsi, garantendone l’integrazione scolastica. Tuttavia, con l’affermazione che «le spese necessarie per i servizi erogati dalle scuole paritarie, l’attività degli educatori di sostegno grava sulle scuole stesse», la sentenza mette le scuole nella condizione di negare l’iscrizione ai portatori di handicap oppure di far pesare sulle famiglie l’onere del necessario aiuto dell’insegnante di sostegno.
Ciò avvalora il condizionamento del diritto di scelta preminente delle persone, discriminandole nel principio di uguaglianza e pari opportunità che costituzionalmente dovrebbe essere assicurato (art. 3).

• Attivando con la sentenza il diniego di alcun diritto delle scuole al rimborso dell’onere per il sostegno dei disabili che chiedono di integrarsi nella scuola non statale paritaria, viene dimostrato che la L. 62/2000 non è affatto una “legge paritaria”, bensì soltanto una legge sul diritto allo studio. Infatti, secondo la Cassazione, per gli istituti di istruzione la qualifica di “paritaria” va semplicemente intesa come «una concessione di pubblico servizio»: ciò renderebbe inutile la legge sulla parità. Già prima della L. 62/2000, tale “concessione” era attuata e riconosciuta mediante la legalizzazione dei corsi e la parificazione.
Viene così disconosciuto lo stesso sistema nazionale di istruzione, nel quale sono inserite pariteticamente scuole statali e scuole non statali, nonché fortemente penalizzato il pluralismo culturale e istituzionale in un “sistema scolastico” autenticamente paritario.

• A giustificazione della motivazione fondante il diniego ed il respingimento delle richieste degli attori, il ministero e per esso la Cassazione fanno riferimento all’art. 33, c. 3, della Costituzione: l’anomalo «senza oneri per lo Stato». Un comma, appunto, anomalo rispetto alle altre norme costituzionali e superato dalla storia, che dimostra l’arretratezza culturale ed operativa nella quale si trova l’organizzazione della società italiana e che di fatto non riconosce compiutamente la funzione pubblica della scuola paritaria e la penalizza economicamente nel suo servizio alla comunità, servizio equivalente a quello fornito dalla scuola statale. Un comma che inoltre ci pone fuori dal contesto europeo nel quale il nostro Paese vuole essere inserito come protagonista e del quale sarà chiamato, nel prossimo semestre, a dirigere le azioni.

• Un’ultima osservazione: la sentenza della Corte di Cassazione, prima ancora che agli attori della vertenza con il ninistero (Agesc, Istituto Marcelline e loro collegio legale) è stata comunicata alla stampa (vedi Tuttoscuola), e questa è stata una operazione altamente scorretta.

Parrebbe che l’azione promossa dall’Agesc si sia risolta in un fallimento, in una sconfitta: non è così! L’iniziativa dell’Agesc è stata occasione per dimostrare presenza ed impegno associativo sul territorio e – in concorso con le istituzioni educative coinvolte nell’azione legale – per evidenziare ancora una volta, ed in modo assolutamente autorevole, le lacune culturali e normative che regolano la democrazia sostanziale e l’azione della società civile nel nostro Paese.

Roberto Gontero presidente nazionale Agesc
Maria Grazia Colombo past-president Agesc
Enzo Meloni già presidente nazionale Agesc

Fonte: Disabili, Cassazione sancisce discriminazione paritarie | Tempi.it.

Print Friendly, PDF & Email
Questa voce è stata pubblicata in Principi non negoziabili e contrassegnata con , . Contrassegna il permalink.

I commenti sono chiusi.