Il caso “Lee Rigby avvenuto a Londra e la legislazione europea. A margine dell’omicidio Adebolajo e Adebowale.

Il “fattaccio” avvenuto a Londra, da notizie dei mass media, dove il timore di atti terroristici possono seguire all’omicidio del soldato inglese Lee Rigby trucidato in una strada con un machete, pervade molto preoccupante nell’ opinione pubblica e nelle Autorità Inglesi.

L’azione omicida di Michael Adebolajo, un cittadino britannico di origine nigeriana e Michael Adebowale è stata ripresa in un drammatico video diffuso dai media inglesi e riportate dalle TV, aprono secondo il nostro modesto parere un contenzioso sulla carenza di una legislazione europea sulla malattia di natura psichica, perché “azioni” di questo genere senza motivazioni, non possono che dirci suscitate da menti psicologicamente malate.

Se questo “fattaccio” fosse avvenuto in Italia , esso si configura nell’applicazione di un TSO ( Trattamento Sanitario Obbligatorio) ”solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici” (art.34 / 3° comma legge 833/1978), ma in Inghilterra i due rei nigeriani sono stati trasferiti in ospedale ed in seguito saranno tradotti nelle carceri comuni per aver commesso, pensiamo, il reato di omicidio od altri capi d’imputazione.

Ma il trattamento riservato a questi nigeriani è compatibile con la tutela della salute psichica in Europa ?

Ammesso che i due nigeriani come pronto intervento sanitario abbiano subito il trattamento sanitario obbligatorio, secondo i principi della legislazione italiana, appare contraddittorio che gli incriminati date le loro condizioni di squilibrio mentale debbano scontare eventualmente la loro detenzione in un carcere normale e non in un ospedale psichiatrico giudiziario.

Il Codice Penale italiano stabilisce nelle “Misure di sicurezza personale” che le persone che hanno “commesso un reato e ritenute socialmente pericolose”sono elementi per cui è previsto l’internamento in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario, O.P.G. che in Italia saranno chiusi il 1 aprile 2014 (?), intanto.questo tipo di penitenziario serve solo a punire il reato commesso, oppure come sarebbe legittimo si preoccupa anche di curare il “malato” ?.

Ora nel caso in esame è stato osservata l’importanza della promozione della salute mentale e la necessità di agire in maniera efficace e coordinata ?

L’assenza di una Direttiva Europea e la carenza di questa proposizione legislativa non consente, pare, da parte della Comunità Europea di dar un seguito ad una Direttiva Specifica Comunitaria da noi auspicata inerente la malattia mentale .

Allora viene spontanea una domanda : se siamo un “corpo unico” “una casa comune”a tutti gli effetti, perché la Comunità Europea non è competente ad emanare una Direttiva limitata e circoscritta per i sofferenti di questa patologia,? (ai sensi del principio di sussidiarietà di cui nel Titolo III° all’art.I-11 comma 1° e 3° e nelle azioni di sostegno e complemento ai sensi dell’art.I-17 lettera a) .

C’è bisogno di una Unione Europea che svolga un ruolo geo-politico di moderazione e proposizione nel campo sanitario, ma anche di iniziative che sappiano articolare sul piano sopranazionale, rispettando identità e competenze degli Stati membri, lo sviluppo dei grandi valori umani, senza cadere nelle tentazioni dell’individualismo e del relativismo, perché è in gioco il futuro che in questo campo sanitario ci pare incerto e problematico, come nel caso LEE Rigb, non solo “ereditato” in Inghilterra, ma anche in Europa.

In Europa i disabili sono oltre 50 milioni di sofferenti, nell’handicap intellettivo il 30% dei casi ha origine genetica, 1 su 10 incontra difficoltà con barriere architettoniche, 1 su 7 soffre di depressione o ansia, 1 su 3 soffre di disturbi mentali ( da ESEMED, European study of epidemiology of mental disease) .

Purtroppo la UE è la risultanza di una lenta, ma continua evoluzione storico-sociale che abbraccia tutti i settori compreso quello sanitario, dal quale non è marginabile la patologia mentale.

La n/s Associazione, “Cristiani per servire”, vista la inadeguata attenzione della Costituzione Europea che rimarca la parola disabilità nel Titolo 3° art.II-86, ma non comprende specificatamente l’handicap mentale, ha inoltrato ai sensi del Titolo 5° art.II-104 della stessa Costituzione al Parlamento Europeo varie Petizioni richiedenti a prendere misure per ridurre i rischi sulle conseguenze dovute alle malattie mentali .

Nel 2013 proclamato Anno Europeo dei cittadini” è auspicabile che si possa realizzare omogeneità d’intenti mirati a concetti di solidarietà verso esseri umani e la necessità di agire nel quadro della strategia comunitaria di salute pubblica, per non trovarsi in situazioni come quella avvenuta a Londra che tanto scalpore sta suscitando anche in campo europeo.

Previte

digilander.libero.it/cristianiperservire

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