In Italia la “Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità”dell’ONU è rispettata ed applicata? La legge è uguale per tutti?

L’Assemblea Generale dell’ONU il 6 dicembre 2006 ha adottato la “Convenzione sui Diritti delle Persone con disabilità”,( Distr.General A/61/611 Sixty.First Session ratificata nella legge 3 marzo 2009 n. 18 ). Questo Documento è stato sottoscritto e ratificato dall’Italia il 30 marzo 2007 a New York da parte del Ministro della Solidarietà Sociale insieme al Sottosegretario dello stesso Dicastero.

Il Testo condiviso dai 191 Paesi aderenti all’ONU promuove e protegge i diritti e la dignità degli esseri umani colpiti da infermità e la piena partecipazione dei disabili senza discriminazione e che la disabilità è il risultato dell’interazione di persone colpite con deficit motori ed intellettuali, con eliminazione delle barriere architettoniche e culturali. In sostanza cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni dei deboli . “Non si può essere cristiani, senza la Grazia della Fede” ( Papa Francesco 23 ottobre 2014 Vaticano Chiesa Santa Marta).

Però nella “Convenzione”non sono emerse “attenzioni specifiche” verso i malati mentali, ( quindi la legge non è uguale per tutti !), che non possono partecipare alle attività sociali e culturali continuando a trovare ostacoli, anche in Italia in una legislazione vecchia, stravecchia, inapplicabile che impedisce in maniera prioritaria al vivere sociale, soffrendo di continue violazioni dei loro diritti che si “trascinano” da ben 36 anni, cioè dalla chiusura dei vituperati “manicomi”.

Quello che non è condivisibile nella “Convenzione” è il volere associare il malato con minorazioni fisiche con il malato mentale, in quanto mentre per il primo sussistono possibilità di inserimento sociale e lavorativo, per i secondi si possono attuare cure specifiche, ma non si possono prevedere né tempi di recupero e né proposizioni di intendimenti lavorativi che richiedono coesione di intelletto e responsabilità. http://www.adistoaonline.it/index.php?op=articolo&id=39542

Per quanto si riferisce la materia riproduzione e pianificazione familiare siamo in sintonia con lo Stato del Vaticano e quanti contestano l’accesso ai servizi riproduttivi, in quanto tale normativa favorisce l’aborto, limitazione delle nascite, concetto non responsabile dei rapporti sessuali, metodologie di sterilizzazioni, proposte che offendono la dignità della persona e questo vale anche, soprattutto per quei cattolici che non pongono effettiva difesa “dei diritti dei deboli, che non sono diritti deboli” ( Cardinale Dionigi Tettamanzi ). (speciale dossier ).

Inoltre in contrasto con l’art.10 della “Convenzione” dove “viene garantito il diritto inalienabile alla vita” e con l’art.15 “dove nessuno dovrà essere sottoposto a esperimenti medici o scientifici” e l’art.16 dove si deve proteggere “ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso”.

Pur considerando la “Convenzione” ottima ed importante per il miglioramento della qualità della vita dei 650 milioni di persone con disabilità del mondo, dei quali l’80% vivono in Paesi sottosviluppati, ripeto, alcuni cattolici tutt’ora detengono e pongono in essere un comportamento anomalo, non considerando l’azione del Vaticano che ha preso posizione su queste protezioni della vita ( Pag.12/13 dello speciale dossier ).

Tale “metodo” contraccettivo, oltre essere offensivo dall’etica civile, è stato dichiarato nel 1994 dal Parlamento Europeo un fatto grave ritenendo che “ ferite irreversibili non devono essere apportate alle capacità riproduttive degli individui sofferenti di turbe mentali”, concetto ribadito dall’art. 3 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”, inoltre tali “metodi” offendono l’inalienabile dignità della persona umana e della vita, dalle prime fasi del concepimento alla morte naturale, così come viene riconosciuto dalla ragione umana ed espresso dalla morale cattolica.

Le proposte concernenti la limitazione delle nascite, la non responsabilità dei rapporti sessuali, le manipolazioni, le sterilizzazioni e l’aborto, si potrebbero definire una corrente di pensiero ormai desueta come quella che l’economista britannico Malthus attribuiva all’eccesso di popolazione i mali e le miserie sociali. Non vogliamo attribuire una discriminazione, ma solo la valutazione di una differenziazione, in quanto il diritto alla vita rifiuta ogni azione concernente tentativi di “portare”danno alla donna/uomo .

Necessitano in Italia “leggi appropriate”, come attesta l’art. 4 della “Convenzione”, per la risoluzione quanto procura la malattia mentale, (come abbiamo proposto nella n/s Petizione giacente nel Parlamento Italiano da 4 legislature), la cui soluzione è attesa da molto tempo !

Per l’applicazione delle norme della “Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità” ed in occasione della ratifica della stessa abbiamo presentato il 15 aprile 2008 al Parlamento Italiano una Petizione : col n. 9 assegnata alla 12° Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati ; col n. 6 assegnata alla 12° Commissione Igiene e Sanità e 3° Commissione Affari Esteri del Senato della Repubblica, con l’intento di tutelare ed applicare quelle norme che tutelano i diritti alla salute degli handicappati psichici. Ma tutto è rimasto invariato ! Come il n/s Ricorso n. 44330/06 alla “Corte Europea per i Diritti dell’Uomo” di Strasburgo per una Direttiva Comunitaria con uguale valenza di validità ed applicazione in tutti gli Stati UE.

Nel rispetto della dignità dei cittadini italiani, sofferenti di questa patologia, che hanno il diritto del più alto standard conseguibile di salute senza discriminazione, si richiede al Legislatore un sollecito intervento atto a tutelare la salute di “questi cittadini”, per le loro famiglie e per garantire la sicurezza a tutti i cittadini :

1.) ai sensi dell’art.43 della “ Convenzione”, come consenso vincolante e nel rispetto della dignità umana, l’Italia doveva e deve adottare precise riserve ai sensi dell’art.47 e tali da escludere ogni possibile riferimento all’aborto, ad ogni metodo o modalità della salute riproduttiva ;

2.) doveva e deve porre in essere un emendamento da parte del Governo per riconoscere il termine giuridico di handicappato mentale in base all’art.47 e norme migliorative come recita l’art.4/a, in sostituzione delle leggi 180 e 833 del 1978 ed in conformità con la legge n.104/1992 .

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° :” Andiamo avanti con speranza”

Previte

http://digilander.libero.it/cristianiperservire

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