L’affido a coppia gay di Bologna è un passo verso l’adozione | Tempi.it

novembre 18, 2013 Giancarlo Cerrelli

Leggi alla mano, il vicepresidente dei giuristi cattolici spiega perché il caso emiliano somiglia tanto a un espediente per “aggiornare” l’ordinamento «in modo surrettizio»

gay-pride-bambineGiancarlo Cerrelli, autore di questo articolo, è vicepresidente dei Giuristi cattolici.

L’attacco ideologico alla famiglia prosegue senza sosta. Un tassello significativo in questa dinamica ideologica è senz’altro quello posto dal Tribunale per i minorenni di Bologna che ha confermato il decreto del giudice tutelare di Parma, già impugnato dalla Procura presso il Tribunale dei minori di Bologna, che ha, di fatto, permesso l’affidamento temporaneo di una bimba di 3 anni a due omosessuali di mezza età.

Tale provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bologna, che ritengo abnorme, induce a porci alcuni punti di domanda:

• È possibile che in una città come Parma, residenza della minore, non si siano trovate famiglie, conformi all’art. 29 della Costituzione, preferibilmente con figli minori, disponibili a ricevere la minore in affidamento?

• La scelta di optare per l’affidamento della minore verso due uomini di mezz’età omosessuali non afferisce per caso a una gestione autoreferenziale e ideologica della vicenda da parte dei servizi sociali e dunque del Tribunale per i minorenni?

• Il Tribunale per i minorenni ha tenuto veramente conto del bene integrale della minore che è indubbiamente propiziato dal fornire alla stessa figure genitoriali di riferimento complementari e differenti, come indica e suggerisce la natura?

• Il Tribunale non ha forse privilegiato il “diritto al figlio” da parte degli adulti, piuttosto che il vero bene della minore, preso atto che i due affidatari, durante l’interrogatorio loro effettuato, hanno manifestato, in modo evidente e prevalente, l’interesse ad esaudire primariamente il loro desiderio di genitorialità, piuttosto che il bene della minore?

• Tale affidamento non è forse una tappa di un progetto pilota che tende a permettere, in modo surrettizio, l’adozione di minori da parte di nuclei di persone omosessuali nel nostro ordinamento ai sensi dell’art. 44 della legge n.184/1983, così come modificato dall’art. 25 della legge 149/2001?

Quest’ultimo punto di domanda merita alcuni chiarimenti.

Ai sensi dell’art. 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificato dall’art. 4, comma 4, legge 28 marzo 2001, n. 149, l’affidamento familiare «non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore».

Nel caso de quo il Tribunale ha disposto la durata massima di affidamento prevista dalla legge, cioè quella di 24 mesi e ciò non è un elemento trascurabile, se si considera che alla fine del biennio, qualora si riscontrasse un pregiudizio alla minore dall’allontanamento dalla famiglia affidataria, il giudice tutelare potrà disporre un’ulteriore proroga.

Tali circostanze non sono assolutamente trascurabili perché sono funzionali alla possibilità di giungere artatamente ad un’adozione, sfruttando la disciplina residuale, prevista dall’art. 44 della legge 184/1983.

Il nostro ordinamento, infatti, oltre a riconoscere e a tutelare il prioritario diritto del minore ad essere istruito ed educato nell’ambito della propria famiglia d’origine anche mediante interventi mirati atti a promuoverla (Titolo 1 “Diritto del Minore alla propria famiglia”, legge n. 149/2001 ), disciplina due sole forme di adozione: quella legittimante di cui all’art. 6 e seguenti, legge n. 184/1983 così come modificato dall’art. 6 e seguenti, legge n. 149/2001 e quella in casi particolari, disciplinata dall’art. 44, legge n. 184/1983, così come modificato dall’art. 25, legge n. 149/2001.

Una peculiarità dell’adozione in casi particolari è che, ai sensi dell’art. 44, comma 3, nei casi di cui alle lettere a), c) e d) l’adozione è consentita anche a chi non è coniugato.

Per l’emissione di un provvedimento conforme a questo tipo di adozione, che viene definita “mite”, è necessario che la famiglia che vuole adottare il minore dichiari, mediante la presentazione di un’apposita domanda, la propria disponibilità a modificare la qualità del rapporto già da tempo esistente con il minore, trasformandolo da affidamento familiare in adozione particolare.

La cosiddetta adozione “mite”, necessita, comunque, che la famiglia d’origine del minore, benché gravemente deficitaria, conservi comunque con questi un ruolo abbastanza significativo o comunque tale da escludere lo stato di abbandono morale e materiale, che sembra essere il caso della bimba di Parma.

Tali elementi ci fanno ritenere che quest’affidamento sia la prima tappa di un progetto pilota che aprirà la strada, nel nostro ordinamento giuridico, all’adozione da parte delle persone omosessuali.

Qualcuno potrebbe obiettare che a ciò osta il fatto che i richiedenti sono persone dello stesso sesso; a tal proposito credo che il Tribunale per i minorenni di Bologna non abbia di queste fisime; invero, nella motivazione del provvedimento di affidamento, ritiene che il fatto che «… i due componenti del nucleo abbiano il medesimo sesso non può considerarsi ostativo. Ciò anche tenuto conto che, in assenza di certezze scientifiche, o dati di esperienza, costituisce mero pregiudizio la convinzione che sia dannoso per lo sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale».

Tale discutibilissima motivazione non è originale, ma è mutuata da una recente pronuncia della Cassazione dell’11 gennaio 2013, n. 601, nella quale è affermato che «non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale», concludendo che «si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino».

Il “caso di Bologna”, pertanto, non è da sottovalutare, perché sembra essere, come detto, il progetto pilota per introdurre l’adozione dei minori da parte delle persone omosessuali nel nostro ordinamento. Con il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bologna ci si è incamminati verso una frattura dei legami genitoriali naturali a favore della creazione di rapporti legali artificiali, che non tiene conto del vero interesse del minore ad avere genitori complementari e sessualmente differenti. Tale processo giuridico porterà a depotenziare la genitorialità naturale, a favore di simulacri di genitorialità, con grave danno per la nostra società.

Fonte: L’affido a coppia gay di Bologna è un passo verso l’adozione | Tempi.it.

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