Leggi ingiuste, nessuna complicità

di Tommaso Scandroglio – 15-06-2013

La Giornata per l’Evangelium Vitae, voluta da Benedetto XVI e organizzata dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, si terrà tra sabato 15 giugno e domenica 16 giugno.  La Giornata sarà un momento di riflessione feconda per tutti i credenti: sacerdoti, vescovi, famiglie e laici. E politici compresi. Infatti in questa enciclica di Giovanni Paolo II vi sono molte indicazioni utilissime anche per coloro che hanno responsabilità di governo. In particolare vogliamo soffermarci sul n. 73 di questo documento. Da una parte il Santo Padre, ricordando la Dichiarazione sull’aborto procurato della Congregazione per la Dottrina della Fede, afferma che “nel caso […] di una legge intrinsecamente ingiusta, come è quella che ammette l’aborto o l’eutanasia, non è mai lecito conformarsi ad essa, né partecipare ad una campagna di opinione in favore di una legge siffatta, né dare ad essa il suffragio del proprio voto”.

Ma cosa fare quando vi sono “casi in cui un voto parlamentare risultasse determinante per favorire una legge più restrittiva […]in alternativa ad una legge più permissiva già in vigore o messa al voto”? Ecco la risposta: “Nel caso ipotizzato, quando non fosse possibile scongiurare o abrogare completamente una legge abortista, un parlamentare, la cui personale assoluta opposizione all’aborto fosse chiara e a tutti nota, potrebbe lecitamente offrire il proprio sostegno a proposte mirate a limitare i danni di una tale legge e a diminuirne gli effetti negativi sul piano della cultura e della moralità pubblica. Così facendo, infatti, non si attua una collaborazione illecita a una legge ingiusta; piuttosto si compie un legittimo e doveroso tentativo di limitarne gli aspetti iniqui”.

Cerchiamo di spiegare questo passaggio facendoci una prima domanda: è lecito collaborare alla creazione ex novo di una legge ingiusta seppur con l’intento di diminuirne la portata lesiva? La risposta è negativa. Non si può mai compiere il male, né collaborare a compierlo seppur con l’intento lodevole di diminuirne gli effetti negativi. Facciamo un esempio. Tizio cammina per strada e vede un palazzo bruciare. Le fiamme sono arrivate al secondo piano. E’ lecito dal punto di vista morale intervenire perché le fiamme non si estendano anche agli altri piani? Sì, è lecito. Tizio quindi interviene e grazie al suo aiuto le fiamme rimangono confinate al secondo piano.

Facciamo un altro esempio simile al primo. Tizio è amico di Caio, il quale vuole bruciare un intero palazzo. Tizio non è d’accordo con il piano di Caio di bruciare tutto il palazzo, ma decide di aiutarlo con l’intento di limitare i danni. I due appiccano l’incendio, ma Tizio ostacola Caio e quindi le fiamme si fermano al secondo piano. Come si può vedere il risultato dell’intervento di Tizio è identico nei due esempi appena illustrati: a causa del suo intervento sia nel primo caso che nel secondo le fiamme si sono spinte solo fino al secondo piano. Ma il giudizio morale sulla condotta di Tizio in questo ultimo esempio non può che essere severo. Infatti Tizio in questo caso non ha voluto limitare i danni di un fatto già esistente, ma lo ha ingenerato lui stesso ex novo fornendo la propria collaborazione, seppur con l’intento di limitare i danni. Nel primo caso l’oggetto dell’azione di Tizio è la sola limitazione dei danni. Nel secondo caso è l’ingenerare il danno e la limitazione degli effetti negativi. Limitare i danni provocati da altri è cosa diversa dal compiere in prima persona il male minore.

Applichiamo questi concetti in ambito politico. Al parlamentare non è permesso, se non in stato di necessità come vedremo più avanti, di collaborare a creare ex novo una legge ingiusta che prima non c’era seppur con l’intento di limitare i danni (il palazzo non è ancora in fiamme, né sta per essere dato alle fiamme). Ciò che può fare è adoperarsi in tutti i modi per evitare questa possibilità e contrastare il progetto di legge. Caso diverso è se la legge ingiusta è già stata varata dal Parlamento (il palazzo è già in fiamme). Allora, se non può essere abrogata immediatamente, al politico sarà lecito adoperarsi per limitare i danni facendo approvare per esempio disegni di legge che tentino di abrogare o modificare singoli articoli (Tizio si adopera perché le fiamme non si propaghino ulteriormente), o proporre una nuova legge meno ingiusta della precedente e abrogativa di quest’ultima, a patto che il politico renda noto a tutti in modo chiaro la sua avversione radicale alla legge  intesa in senso complessivo.

Nel caso per esempio della legge sull’aborto ciò vorrà dire che il politico informerà che la sua azione è tesa all’abrogazione totale della legge, che si batterà affinché l’aborto venga riconosciuto come atto contrario alla morale naturale e al diritto e che abrogare solo alcuni articoli non significa appoggiare e considerare leciti gli altri articoli. Inoltre se l’approvazione di questa legge meno lesiva del bene comune può avvenire senza il voto del parlamentare, questi ha l’obbligo di astenersi, anche nel caso in cui abbia partecipato attivamente ai lavori preparatori.

Proponiamo un caso ancora diverso a cui fa cenno anche l’Evangelium vitae: cosa fare se l’evento dannoso si sta realizzando? Ci riferiamo a quel periodo temporale in cui una legge ingiusta sta prendendo forma nei lavori parlamentari. Precedentemente abbiamo analizzato la situazione in cui una legge ingiusta o c’era già oppure non era stata ancora promulgata, ora invece vediamo cosa fare nel caso in cui questa legge sta prendendo forma. Partiamo da un esempio. In un parlamento di uno Stato in cui l’aborto è reato si presentano due proposte di legge per depenalizzare l’aborto. La coalizione Rossa propone un testo di legge gravemente iniquo: possibilità di abortire sempre e comunque, senza limiti. La coalizione Rossa ha il 40% dei consensi in parlamento. La coalizione Verde avanza una proposta meno ingiusta della precedente: possibilità di accedere alle pratiche abortive solo in casi specifici (es. stupro e grave pericolo per la salute e vita della donna). Questa coalizione ha il 30% dei voti di tutti i parlamentari.

La coalizione Bianca si oppone ad entrambe le proposte e non vorrebbe mutare la disciplina legislativa attualmente vigente. La coalizione Bianca ha anch’essa il 30% dei consensi. Il primo passo che la coalizione Bianca deve compiere è quello di portare sulle proprie posizioni la coalizione Verde. Se infatti le due coalizioni si unissero vincerebbero per numero di voti sulla coalizione Rossa. Ma se invece ogni tentativo andasse a vuoto e si fosse ragionevolmente certi che o la proposta Rossa o quella Verde verranno messe ai voti, e quindi o l’una o l’altra diventeranno leggi dello Stato, allora la coalizione Bianca è costretta a votare per la proposta dei Verdi. Rimarchiamo l’aspetto importante che i Bianchi non scelgono di votare la proposta dei Verdi, ma in stato di necessità sono costretti a votare questa proposta per evitare il concretizzarsi di scenari legislativi ben peggiori. Si tratta quindi del maggior bene possibile realizzabile in quel dato frangente. Tale inevitabile soluzione è l’esito di una costatazione di fatto: il 30% dei voti dei Bianchi sommato al 30% dei voti dei Verdi impediranno ai Rossi di vincere. Se per principio i Bianchi si astenessero da qualsiasi voto, la loro omissione sarebbe colpevole perché avrebbero permesso alla legge più iniqua di vincere su quella meno ingiusta. Rimane fermo il fatto però che una volta varata tale legge meno ingiusta di un’altra, la coalizione Bianca dovrà osteggiarla in ogni modo riprendendo il cammino verso la sua abrogazione totale. Infatti, una volta cessato lo stato di necessità, è obbligo morale tendere all’eliminazione totale delle leggi ingiuste.

Torniamo a sottolineare l’importanza dell’elemento dell’inevitabilità – stato di necessità – dell’evento dannoso. Una simile cooperazione in appoggio ad una legge iniqua è giustificata solo nel caso in cui ci fosse la certezza o la assai elevata probabilità che una legge peggiore possa venire varata. Se mancasse questa certezza/elevata probabilità allora significherebbe che l’evento futuro dannoso non è sicuro ma configura una mera ipotesi. Tale criterio è fondamentale per criticare le manovre di quei politici cattolici che, non stretti da necessità, propongono loro stessi leggi inique ad esempio su eutanasia e “matrimoni” gay meno lesive – essi sostengono – di quelle che potrebbero votare i loro avversari in futuro. La strategia è da condannare e per spiegarci ricorriamo ancora ad un esempio. Tizio è stato avvelenato e si sa con certezza che morirà seppur dopo molte ore di lenta e dolorosissima agonia. Caio allora lo uccide per evitargli inutili sofferenze. A Caio non è lecito anticipare la morte di Tizio seppur rendendogliela meno dolorosa, perché uccidere deliberatamente e direttamente un persona innocente è sempre atto gravissimo. Così non si può giocare d’anticipo proponendo una legge iniqua seppur meno iniqua di una possibile futura. L’unica strada percorribile è solo quella volta ad osteggiare la legge iniqua una volta che verrà votata oppure, se non ci sono altre soluzioni, proporne una meno iniqua. E’ lecito ostacolare il male, non farlo.

E dunque in sintesi possiamo concludere che non è lecito collaborare alla creazione ex novo di una legge iniqua seppur animati dall’intenzione di limitare i danni. Questo con la scriminante che è lecito limitare i danni di un evento futuro, posto che sia certo o altamente probabile che avvenga, cioè che sia inevitabile (stato di necessità). Quindi è lecito appoggiare una norma meno iniqua nell’iter di formazione di una legge quando è certo che non vi siano alternative valide. Infine è lecito, in stato di necessità, limitare i danni di una legge ingiusta già esistente proponendo oppure appoggiando una legge meno iniqua.

Fonte: La nuova bussola quotidiana quotidiano cattolico di opinione online – Leggi ingiuste, nessuna complicità.

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