LIBERTÀ DI RELIGIONE: CORTE UE, RICONOSCERE DIRITTO D’ASILO AI PERSEGUITATI

(Sir Europa – Bruxelles) – Occorre riconoscere lo status di rifugiato in Europa alle persone straniere che nel loro Paese di fatto non possono pienamente esercitare la propria religione, in privato o in pubblico. Lo attesta una sentenza della Corte di giustizia Ue a proposito di due pachistani della comunità musulmana Ahmadiyya, movimento riformatore dell’Islam. “In Pakistan – chiarisce la Corte di Lussemburgo – il codice penale dispone che i membri della comunità Ahmadiyya sono passibili di una pena fino a tre anni di reclusione se affermano di essere musulmani, se qualificano come Islam la propria fede, se pregano o propagano la propria religione”. La Corte ricorda dunque: “Secondo la direttiva sullo status dei rifugiati, gli Stati dell’Ue devono riconoscere in linea di principio” lo status di rifugiato, concedendo l’asilo, “al cittadino di un paese non membro dell’Ue che tema di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale nel proprio Paese”. “Un atto può essere considerato persecuzione se è sufficientemente grave” da rappresentare una violazione “dei diritti umani fondamentali”. Il caso è giunto all’esame della Corte europea perché le autorità tedesche hanno respinto le domande di asilo dei due richiedenti pachistani, “considerando che le restrizioni della pratica della religione in pubblico imposte agli ahmadi non configuravano una persecuzione ai fini dell’asilo.”

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