L’incapacità giuridica di intendere e volere per i malati di mente ?

L’imputabilità penale per i malati di mente e l’ incapacità giuridica di intendere e volere è una valida “ scusa” per sottrarsi alla penalità ? .

Questo è l’interrogativo che si pone la gente ed il singolo cittadino quando per diverse motivazioni viene a “galla” nella n/s società l’allarme sociale sul tema doloroso e difficile della malattia mentale, con particolare riferimento, come avviene quasi ogni giorno, ai “malati” autori di reati, soffermandosi anche nei Convegni sulla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e sui percorsi di riabilitazione .

Proviamo, per esempio. a fare una supposizione : Tizio, definito un “ incapace di intendere e volere”, è stato assolto dal reato di omicidio aggravato, crudeltà, futili motivi, premeditazione, incontra casualmente per strada, uscendo dalla sua abitazione, Caio ed il Giudice dell’Udienza Preliminare che ne ha disposto l’internamento per X anni in un ex-Ospedale Psichiatrico, divenuti nel 2018 misteriose REMS, cioè Strutture Sanitarie gestite dalla Sanità Territoriale, di competenza delle Regioni .

L’allarme sociale del gravo fatto, non ultimo che può avvenire nella realtà, ri-apre come spesso accade il nodo della perizia psichiatrica, per raggiungere quella metodologia giuridica della “incapacità di intendere e volere”, più delle volte decisamente incomprensibile, mostruosa, consequenziale della non imputabilità del soggetto autore del “misfatto “, che a volte ci fa restare strabiliati, attoniti, preoccupati, in quanto non vi è più sicurezza nemmeno nelle strade delle n/s Città e dei n/s Paesi !

Non si può decisamente affermare che il raptus supposto sopra sia dovuto ad una infermità mentale, non ci vogliamo addentrare nel “fattaccio” e nelle valutazioni giuridiche, ma si deve considerare che per “disagio mentale” il mondo scientifico definisce situazioni diverse tra loro, quali disturbi del comportamento, stress, panico, ansia, depressione, psicosi, schizofrenia, malattia cronica, degenerativa, recidivante che interessano l’età giovanile, adolescente, adulta a pazienti che possono alterare la psiche .

Il problema dell’imputabilità penale nel campo Psichiatrico e le varie diagnosi commesse tra psicopatologia e dinamica dei fatti, è argomento che lasciamo alla competenza medico-legale, ma constatiamo molto poco rilievo Legislativo, dal momento che non è argomento che il “potere politico” intenda affrontare da lunghissimo tempo, che si dibatte tra le pericolosità sociali del malato di mente e le condizioni psichiche dello stesso “imputato”, ma preoccupa l’opinione pubblica che teme, giustamente per la propria incolumità.

Non è uno scherzo che mentre una persona cammina sulla strada, l’altro lo accoltelli alla schiena, come è avvenuto più di una volta ! 

Ora non è pensabile che menti psichicamente instabili, autori di tragedie umane, possano entrare nei vituperati Ospedali Psichiatrici Giudiziari, oggi REMS, o entrare tranquillamente in famiglia e conseguentemente nella società, la quale in tale maniera resta completamente indifesa ed in balia di “costoro” che si devono ritenere socialmente pericolosi !

Resta il fatto che il Parlamento in Italia aveva già decretato la chiusura degli gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari con 175 voti favorevoli, 66 contrari e 22 astenuti ed il Senato della Repubblica ha approvato l’emendamento della Commissione Giustizia fissandola al 31 marzo 2013, poi spostata all’aprile 2015, in seguito divenuti REMS .

Con il Decreto-Legge del 21 marzo 2013 il Parlamento ha rinviata tale decisione al 1° aprile 2014 ( ? ), in attesa che le singole Regioni realizzano, ( ci crediamo assai poco con questi “chiari di luna” , ma mai dire mai !), le strutture di recettività del “malati reclusi”, sollevando un “vespaio d’opinioni” nelle famiglie dei degenti, nell’opinione pubblica e nelle Amministrazioni Regionali, incaricate di tale sistemazione. 

Intanto il Giudice, da sempre, rinvia questi “rei” in strutture OPG, definibili manicomiali, i quali da ben 40 anni dovevano essere chiusi ! Ma le leggi 180 e 833 non avevano stabilito la chiusura di tutti gli Ospedali Psichiatrici ?

Ora come nel supposto triste episodio di cui sopra, è divenuta consuetudine “sventolare” ai quattro venti la solita “perizia psichiatrica” un sotterfugio giuridico, spesso e volentieri “sistema” per evitare la prigione o forse per introdurre il reo negli O P Giudiziari, oggi REMS che sanno di tutto fuorché, penso, di appropriate cure !

Ma in Italia con le leggi 180 e 833, ripeto, s’intendeva “chiudere” tutti gli Ospedali Psichiatrici e superare quei “specifici ed obbrobriosi sistemi di cura” ipotizzando” la riconversione delle strutture e cure capaci di garantire interventi integrati e dignitosi per il malato psichico nelle varie fasi del suo trattamento, secondo lo spirito della “ legge Basaglia “.

Dobbiamo ri-cordare che questi “ Manicomi Giudiziari”, la cui “scomparsa” doveva avvenire anche adeguando la Normativa Penale a quella Civile, come gli altri, la Legge ne aveva previsto 40 anni or sono la soppressione di tutti gli Istituti Manicomiali, tutt’ora in netto contrasto con i dettami Costituzionali e le stesse leggi 180 e 833, restando i temi dominanti delle “linee guida” per la chiusura degli ex.o.p. mirati ad una corretta assistenza ed ai necessari interventi riabilitativi di tutti gli “ammalati”, considerandoli persone invalidate e bisognevoli di cure,( Strasburgo 14 dicembre 2005 Comm. DH 2005) come aveva “avvertito” il dottor Gil Robles ex Commissario Europeo per i Diritti Umani della UE il 10/17 giugno 2005 durante una sua visita in Italia, dichiarando “ di accertare che il mantenimento dei malati detenuti nelle strutture degli OPG non sia legato alla mancanza di posti disponibili all’esterno” .

Ancora oggi ci domandiamo a seguito delle leggi di cui sopra, perché sono in atto ed ancora aperte,pare, Cliniche Private e qual è l’utilizzo di quest’ultime ? A chi servono e a cosa servono ?

Questi “malati” ricoverati negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, oggi REMS, non possono, per mancanza di una specifica Legge, che seguire la stessa modalità e diritti degli altri ammalati, considerati e tutelati “nel rispetto della dignità e dei diritti civili garantiti dalla Costituzione”, secondo la volontà del Legislatore che ha voluto porre fine alla sanzione ufficiale di privazione della libertà e di segregazione di esseri umani assicurando un concreto miglioramento del trattamento terapeutico assistenziale e riabilitativo, ancor oggi molto approssimativo.

Ancora una volta auspichiamo che l’intendimento delle Istituzioni Legislative ed il Governo del Cambiamento si facciano carico di riforme urgenti, invece di formalizzarsi in inutili e dannose litigiosità che non servono né a coloro che gestiscono la res pubblica né ai cittadini, né a quei “poveri diavoli”, per non dover assistere ancora una volta a quei “ massacri” rievocati saggiamente nelle cronache quasi quotidiane, in simbiosi con il Centro Studi e Formazione Europa 2010. 

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° : “ Andiamo avanti con speranza !”

Previte

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