Lotta alla discriminazione

Le norme contro la discriminazione religiosa, elaborate recentemente dal legislatore comunitario, sono uno degli interventi dell’Unione europea che maggiormente influiscono sulla disciplina nazionale della libertà religiosa.
In particolare le direttive del 2000 (n. 2000/43 e 2000/78), emanate sulla base dei poteri conferiti all’Unione dall’art. 13 del Trattato di Amsterdam, hanno previsto una cornice di riferimento per gli Stati membri, dettando nuove definizioni di discriminazione e prevedendo strumenti di tutela e di prevenzione dalle forme di esclusione motivate da razza, origine etnica, religione, età, handicap e orientamento sessuale. Il recepimento del nuovo diritto antidiscriminatorio da parte degli Stati, pur differenziandosi nelle modalità e nell’interpretazione di alcuni concetti (ad esempio quelli più strettamente connessi alla lettura nazionale del principio di uguaglianza), ha mostrato come gli strumenti del diritto comunitario rappresentino oggi un punto di riferimento fondamentale per la messa in pratica delle politiche statali per le pari opportunità. Lo studio di tali strumenti diviene, poi, tanto più importante se si considera il rapporto tra il diritto antidiscriminatorio e i problemi collegati all’uguaglianza e alle diversità, tipici delle società multiculturali.
Per quanto riguarda il divieto di discriminazione religiosa, limitato dal legislatore comunitario al solo ambito dell’occupazione e delle condizioni di lavoro, esso rappresenta un importante corollario del diritto di libertà religiosa e una potenziale chiave di lettura nella difficile ricerca di bilanciamento tra principio di uguaglianza e garanzia delle diversità religiose, che proprio nel mondo del lavoro pone varie questioni (ad esempio il riconoscimento di giorni festivi religiosi, o la richiesta di poter indossare simboli religiosi, ecc.).
Gli sviluppi più recenti vedono la Carta di Nizza del 2000 ribadire e rafforzare il ruolo del principio di non discriminazione in relazione agli altri diritti, con un apposito titolo, il terzo, ad esso dedicato e con l’affermazione sia del diritto all’uguaglianza di tutte le persone davanti alla legge (art. 20), sia del riconoscimento delle diversità culturali, linguistiche e religiose (art. 22). Da ultimo, è da ricordare l’elaborazione di una nuova direttiva (proposta COM 2008-426, del 2 luglio 2008) che si propone di combattere la discriminazione fondata su religione, orientamento sessuale, handicap ed età in ambiti ulteriori rispetto a quello del lavoro. (Stella Coglievina)

Fonte: OLIR: Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose.

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