Omofobia. Cosa prevede subemendamento Gitti | Tempi.it

Ieri è stata approvata alla Camera la legge sull’omofobia. La discussione in aula, come vi abbiamo raccontato, è stata molto accesa. In particolare, il clima si è surriscaldato quando è stato approvato un subemendamento presentato da Gregorio Gitti di Scelta Civica. Il subemendamento ha provocato le ire di Sel e M5S che hanno pesantemente attaccato il deputato Ivan Scalfarotto, padre della proposta di legge. Tanto che poi, la legge è passata coi voti di Pd e Sc, ma solo con l’astensione dei grillini e dei vendoliani, che hanno bollato la modifica col nome di «salvavescovi».

Cosa prevede il subemendamento? Prevede che «ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all’odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente», «ovvero assunte all’interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all’attuazione dei princìpi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni».

Un giro di parole che sembra lasciare intendere che, in certi ambiti, il reato di omofobia non sia perseguibile (e, infatti, proprio per questa ragione le associazioni della galassia Lgbt hanno parlato di tradimento della legge). Una scelta di compromesso, all’apparenza. Ma ora leggete cosa ha scritto oggi su il sito ilpost.it Ivan Scalfarotto, che ha voluto spiegare, con una serie di domande e risposte, il significato del suo operato. In particolare, per quanto riguarda il tanto contestato subemendamento, il deputato del Pd scrive:

«E il sub-emendamento Gitti che ha provocato tante polemiche?
Il sub-emendamento Gitti in realtà è molto meno preoccupante di come sia stato descritto. Basta leggerlo. Vi si dice che non costituiscono atti di discriminazione le condotte delle organizzazioni di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto a queste condizioni:
a. se sono conformi al diritto vigente
b. se sono assunte all’interno (non all’esterno) dell’organizzazione
c. se si riferiscono all’attuazione di principi e di valori di rilevanza costituzionale
Tutto questo solo “ai fini della presente legge”. Questo vuol dire che se vi è un’altra norma che stabilisce un divieto di discriminazione (per esempio: norme sul divieto di discriminazione sul lavoro), queste non vengono sanate da questo emendamento. Si tratta solo di una scriminante ai fini della legge penale, non di una scusante di carattere generale».

Il punto interessante è il punto “b.” quando specifica la differenza tra «interno» ed «esterno». Sarebbe interessante capire, nel concreto, cosa significhi. Volgarizzando: se sono in parrocchia posso leggere il catechismo, ma quando esco devo tacere, altrimenti rischio l’accusa di omofobia? Ci aiutino a capirlo i deputati di Scelta Civica.

Fonte: Omofobia. Cosa prevede subemendamento Gitti | Tempi.it.

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