REGISTRO UNIONI CIVILI A ROMA: ROMA SETTE, “RILEVANZA PRATICA MARGINALE”

Un’iniziativa “dal valore simbolico” e dalla rilevanza pratica “marginale”. È quanto afferma, nell’editoriale del settimanale diocesano “Roma Sette” in edicola domani con “Avvenire”, il giurista Emanuele Bilotti a proposito del registro delle unioni civili che il sindaco di Roma Capitale, Ignazio Marino, ha annunciato come imminente. Un gesto, l’istituzione del registro, che “per ammissione dello stesso sindaco non sarebbe altro che un atto di ‘pressione’ sul legislatore, e dunque, in definitiva, di propaganda politica. Nessuna pressione politica – scrive Bilotti – potrebbe però legittimare un’eventuale violazione ad opera del legislatore ordinario di principi sanciti da norme costituzionali. Certi principi non possono infatti considerarsi come norme di pura opinione”. Pertanto l’esperto prevede che sia “destinato a cadere nel vuoto l’auspicio, formulato sempre dal sindaco Marino, che il legislatore statale garantisca anche ‘la possibilità per una coppia omosessuale di essere genitori’. Un esito di questo tipo – sottolinea il giurista – appare infatti manifestamente incompatibile con l’idea della genitorialità come rapporto obiettivamente fondato sul fatto biologico della generazione, inequivocabilmente accolta dall’art. 30 della Costituzione”.

“Nell’odierno contesto culturale – prosegue Bilotti – nonostante le resistenze della sensibilità comune, si cerca insistentemente di avvalorare una concezione alternativa della genitorialità secondo cui il fatto di aver generato sarebbe un mero accidente della paternità e della maternità. Per essere padri e madri – continua – sarebbe sufficiente la semplice volontà di assumere il ruolo di genitori. In maniera subdola si cerca talora di accreditare una simile concezione facendo riferimento all’adozione del minore, la quale dà vita incontestabilmente a un rapporto di filiazione che prescinde dalla generazione”. A ben vedere, secondo il giurista, “il principio della responsabilità genitoriale, per il semplice fatto della generazione, è funzionale alla miglior tutela dell’interesse del minore, dato che la responsabilità genitoriale può essere davvero certa e determinata solo se non dipende dall’arbitrio dell’adulto, ma discende da un fatto naturalistico, irreversibile e irrevocabile”. Ragioni, queste, che stanno alla base nella costituzionalità della legge n. 40 del 2004, che sancisce il divieto di fecondazione eterologa, e “contribuisce a dare effettività al precetto costituzionale che, per la miglior tutela dell’interesse del minore, esclude senz’altro che la costituzione di uno ‘status filiationis’ possa dipendere dall’arbitrio dell’adulto”.

Fonte: SIR – Servizio Informazione Religiosa – Quotidiano.

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