«Sul matrimonio la Cassazione modifica i patti tra Chiesa e Stato» – Vatican Insider

In Italia si discute sul matrimonioIl vescovo Sciacca della Segnatura apostolica critica le conclusioni della sentenza che un mese fa ha stabilito che le nozze annullate dai tribunali ecclesiastici rimangano valide per lo Stato se ci sono stati tre anni di convivenza

ANDREA TORNIELLI
Città del Vaticano

Si esprime con prudenza e ci tiene a utilizzare i termini rigorosamente tecnici del linguaggio giuridico. Ma la sostanza è una stroncatura. Quella del vescovo Giuseppe Sciacca, segretario aggiunto della Segnatura apostolica, è la prima reazione ragionata che arriva dalla Santa Sede dopo la sentenza con la quale il 17 luglio scorso la Corte di Cassazione ha stabilito che non si possa riconoscere a livello civile la dichiarazione di nullità di un matrimonio sentenziata dai tribunali ecclesiastici se c’è stata una convivenza di tre anni.

«La Cassazione a sezioni unite – sintetizza monsignor Sciacca – con una pronuncia del 17 luglio scorso, ha enunciato un principio di diritto – a cui cioè la giurisprudenza dovrà conformarsi – secondo il quale una convivenza coniugale durata, comunque, tre anni, fa sì che non si possa procedere, attraverso la cosiddetta delibazione da parte della giurisdizione italiana, al riconoscimento agli effetti civili della sentenza pronunciata da qualunque tribunale ecclesiastico, che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario, celebrato in chiesa, e trascritto nei registi di Stato civile italiano».

 

Come giudica questa decisione?

«Come avvertiti giuristi non hanno mancato di osservare, tale pronuncia sembrerebbe risuonare antitetica rispetto a quel che la medesima Corte di Cassazione aveva già affermato nel 1988, e cioè che la tutela della convivenza non integra motivo di ordine pubblico e che un rapporto di fatto non può sanare un invalido consenso matrimoniale».

 

Cioè sono gli anni di convivenza a stabilire se c’era o no matrimonio valido…

«Come ognun ben sa, è il valido consenso, e non già la convivenza, a far il matrimonio. È vero che ex facto oritur ius e che, da quella convivenza che poi non è risultata – dopo il procedimento canonico che ha dichiarato la nullità matrimoniale – esser valido matrimonio, possono essere tuttavia insorti reciproci diritti e obbligazioni tra le parti che vanno doverosamente disciplinati da una legge del Parlamento. Ma questo è un altro discorso. Non sembra però accettabile che, da oggi, il matrimonio riconosciuto nullo dai tribunali ecclesiastici, con doppia sentenza conforme secondo i capi di nullità previsti dall’ordinamento canonico (p.s. incapacità psichica, simulazione, difetto di libertà, impotenza, dolo, difetto di forma canonica, etc.) resterebbe per lo Stato pienamente valido».

 

Quali sono le conseguenze della sentenza?

«Di fatto, il cittadino italiano cattolico, se ottiene dichiarazione di nullità del proprio matrimonio, non è più garantito come invece previsto dal vigente regime concordatario. Anzi, il cittadino cattolico italiano, che ha ottenuto sentenza di nullità, alla luce di questa pronuncia, è come diviso in due, in quanto può risultare non coniugato per la Chiesa e invece coniugato per lo Stato e, nel caso in cui si risposasse canonicamente, avrebbe contestualmente due coniugi. Ci chiediamo: chi sposerà più una persona cattolica, celibe o nubile per la Chiesa e coniugata per lo Stato civile? Chi adirà i tribunali ecclesiastici se il loro giudizio per il cittadino italiano cattolico non sarà valido per lo Stato? Ritengo che sia venuta meno per il civis che sia anche christifidelis quella unitarietà di un regime matrimoniale garantita dal vigente Concordato. Va infatti tenuto presente che il previsto procedimento di trascrizione del matrimonio canonico nei registri civili è stato operato al fine di salvaguardare il principio di eguaglianza tra i cittadini».

 

Secondo lei è una decisione che incide sul regime concordatario?

«Credo che andrebbe tenuto presente l’articolo 7 della Costituzione Italiana che prescrive un particolare procedimento bilaterale per dar vita a modifiche del rapporto pattizio tra Chiesa e Stato».

 

Ha osservazioni da fare nel merito del pronunciamento?

«La lettura della sentenza, in verità, non manca di ingenerare perplessità, peraltro condivise da autorevoli giuristi. Essa cioè, mentre enuncia un principio fondamentale che viene definito di ordine pubblico – vale a dire la convivenza triennale come ostacolo alla delibazione e poi alla trascrizione in sede civile della sentenza canonica – tuttavia lo sottopone alla condizione che esso sia eccepito cioè sollevato dal coniuge che resiste opponendosi alla dichiarazione di nullità: ma osserviamo che un ostacolo di ordine pubblico, se veramente tale, non è nella disponibilità delle parti, ma, coerentemente, andrebbe rilevato d’ufficio. Ancora: la sentenza, onde stabilire la durata minima della convivenza coniugale, assume come parametro il tempo necessario per procedere all’adozione di un figlio: ma questo parametro cronologico non appare convincente, poiché l’adozione riguarda il rapporto genitori-figli e non già il rapporto coniugale, che ha una sua irriducibile specificità. Un’ultima annotazione. La sentenza sancisce che il giudice civile ha giurisdizione parallela e alternativa a quella ecclesiastica nei confronti del matrimonio celebrato con rito concordatario. Ma, ci si può chiedere se ciò non rappresenti una vera e propria interferenza nei confronti dell’ordinamento canonico, della sua autonomia, garantita dalla Costituzione, e, s’intende, della giurisprudenza canonica».

Fonte: «Sul matrimonio la Cassazione modifica i patti tra Chiesa e Stato» – Vatican Insider.

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