Ungheria. In difesa della Costituzione di Orban | Tempi.it

marzo 20, 2013 Andrea Camaiora

Perché il governo di centrodestra magiaro è così inviso alla grande stampa? Perché propone modifiche garantiste su giustizia e libertà di espressione e la tutela della famiglia e della Chiesa. L’unica dittatura in quel paese è stata quella comunista.

L’Ungheria di Viktor Orban ancora al centro di una più volte vista “indignazione a comando” guidata in Italia dalla grande stampa, con apripista i quotidiani La Repubblica e il Corriere della Sera.
L’occasione per suonarle in testa al governo magiaro di centrodestra è l’approvazione da parte del parlamento di Budapest delle modifiche alla Costituzione. L’opposizione di sinistra in Ungheria, che non accenna a rappresentare né sul piano dei numeri né su quello dell’offerta politica una alternativa di governo al premier Orban, indice una manifestazione di piazza ma arrivano solo in quattromila e praticamente nessun giornalista e opinionista in Italia si pone la celebre domanda in più: ma se questo Orban compie i misfatti che vengono raccontati, perché mai appena poche migliaia di persone e non folle oceaniche per un popolo che, in fondo, non ha avuto paura a reagire all’oppressione sovietica?
La verità è che sull’Ungheria si scrivono un sacco di luoghi comuni privi di fondamento e fanfaluche buone ad un certo modo di intendere l’Europa e i governi dei singoli Stati. La prima e più grande di queste sciocchezze è che debba destare scandalo la riforma della costituzione approvata dalla larga maggioranza del parlamento magiaro. Le modifiche approvate alcuni giorni fa, infatti, si sono rese necessarie proprio per accogliere le indicazioni sollevate dalla corte costituzionale. Nessun golpe, nessun attentato alle democrazia.
E perché mai Orban è stato così determinato nel voler cambiare la costituzione? Perché il suo partito, Fidesz, ha raccolto una larga maggioranza proprio sulla promessa di riforma dello Stato. Una promessa che è stata di fatto mantenuta. Infatti il parlamento ungherese ha approvato la nuova Legge Fondamentale ungherese il 25 aprile 2011 nel quadro di un processo di riforma globale promosso dal Governo Fidesz nel 2010. La legge è entrata in vigore il 1 gennaio 2012. In contrasto con la costituzione basata sul modello sovietico e adottata nel 1949 – sulla cui sostituzione convengono tutti in Ungheria – la nuova Legge Fondamentale stabilisce un ordine costituzionale fondato sulla democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti fondamentali come principi fondamentali, nel pieno rispetto dei valori democratici e delle norme comuni europee.
In cosa consistono, dunque, le modifiche votate pochi giorni fa dalla maggioranza di centrodestra? Anzitutto vengono accresciuti la sfera di responsabilità e il potere della corte costituzionale. Il potere di avviare controlli ex post norma, inoltre, mira ad aumentare la trasparenza delle procedure e la velocità di alcune procedure. La proposta introduce la possibilità del controllo ex ante e – con la fissazione di un termine –  ex post della Legge Fondamentale e delle sue modifiche da parte della Corte costituzionale. In quanto tale, il progetto legislativo eleva le pratiche di competenza della Corte costituzionale a livello della Legge Fondamentale e aumenta i compiti e la sfera di competenza del Presidente della Repubblica. Altro elemento importante è estendere il diritto di proporre controllo normativo ex post sia al Presidente della Curia (Corte di cassazione) che al Procuratore Generale. Di conseguenza, i più importanti rappresentanti del sistema giudiziario avranno la possibilità diretta di proporre l’esame delle norme, che ritengono possano essere incostituzionali, alla Corte costituzionale.
Uno degli elementi più contestati è la disposizione in merito alle decisioni espresse dalla Corte costituzionale prima dell’entrata in vigore della Legge fondamentale. Tuttavia, l’obiettivo di tale disposizione è che le disposizioni della Legge Fondamentale e le sue pertinenze vadano interpretate  indipendentemente dal sistema della Costituzione precedente. Grazie a questa disposizione, il Parlamento mette in chiaro che la Corte costituzionale non è vincolata alle decisioni che ha emesso sulla base della vecchia Costituzione. Questo, naturalmente, non esclude la possibilità che la Corte costituzionale possa giungere ad una decisione identica a una delle sue decisioni precedenti quando interpreta talune disposizioni della Legge Fondamentale. In relazione a questo campo della legislazione, la proposta ha tenuto conto anche del fatto che vari elementi appartenenti alla pratica precedente della Corte costituzionale sono già stati inclusi nella Legge Fondamentale dal costituente.

La riforma del “Csm ungherese”
La norma determina le norme relative all’elezione del presidente dell’Ufficio giudiziario nazionale che viene eletto tra i magistrati per un periodo di nove anni dal Parlamento e la cui elezione richiede la maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i membri del Parlamento.
Inoltre, la proposta comprende anche una disposizione sul diritto di trasferire le pratiche, formulata per aiutare a garantire il diritto ad una decisione del giudice entro un termine ragionevole di tempo, con garanzie supplementari e modifiche.

Le “Chiese ungheresi” più tutelate
L’emendamento approvato introduce il nuovo concetto di «organizzazioni che svolgono attività religiose» e le regolamenta. È previsto che, oltre all’esercizio individuale o congiunto del diritto alla libertà religiosa da parte di tutte le persone e organizzazioni, lo Stato può fornire uno speciale status giuridico per le organizzazioni che svolgono attività religiose. L’obiettivo di questo status giuridico è quello di consentire loro di svolgere le proprie attività in modo più efficiente.

Un chiaro concetto di famiglia
Accettando quanto indicato proprio dalla Corte costituzionale, la proposta prevede di includere il concetto di famiglia nella Legge Fondamentale. Viene così completato l’articolo della Legge Fondamentale che dichiara la tutela del matrimonio e della famiglia, esprimendo il fatto che il matrimonio e la relazione genitoriale col figlio sono considerati base di un rapporto familiare. La base della relazione genitoriale col figlio è il più delle volte genealogica, ma oltre alla linea biologica un tale rapporto può realizzarsi anche a seguito di adozione o tutela adottiva.

Iper garantita la libertà di espressione
Viene incluso nella Legge Fondamentale un principio sacrosanto dello stato di diritto di cui si fa quotidianamente spregio in Italia, ovvero che la dignità umana può costituire un limite esterno al diritto alla libertà di espressione, nonché creare la base costituzionale per l’eventuale sanzione di alcuni casi di azioni che esprimono odio, utilizzando gli strumenti previsti dal Codice Civile in caso di violazione della dignità delle comunità. Tale disposizione, inoltre, consente un’azione più efficace contro il comportamento dettato dall’odio ed è supportata dalla richiesta sociale per una migliore protezione della dignità delle comunità, a partire da quella ebraica.

Una “par condicio magiara”
Pur tenendo presente la necessità di assicurare la fornitura di adeguata informazione al pubblico e pari opportunità per tutti i partiti politici, si stabilisce che gli spot politici televisivi e radiofonici che godono di particolare importanza durante la campagna elettorale possono essere trasmessi  solo attraverso canali di comunicazione pubblici, a titolo gratuito. L’obiettivo è ridurre le spese per la campagna elettorale creando condizioni di parità nel campo delle pubblicità politiche.

In Ungheria una dittatura c’è stata ed era comunista
La proposta prevede che l’indagine dei fatti relativi al funzionamento della dittatura comunista e la richiesta di giustizia proveniente dalla società siano assicurate secondo disposizioni concrete. Così come sancito dalle norme temporanee viene prevista la costituzione del «Comitato della Memoria Nazionale» e il fatto che i detentori del potere durante gli anni della dittatura siano giudicati nello stesso modo, come personaggi pubblici, nell’interesse della realistica indagine sul passato. Viene inoltre prevista la possibilità di poter ridurre gli elevati benefici e vitalizi di alcuni leader della dittatura e rendere non applicabile la prescrizione per quanto riguarda l’imputabilità di gravi crimini commessi durante il periodo della dittatura comunista nel nome, nell’interesse, o con il consenso dello Stato dittatoriale. Quest’ultima proposta – è bene ricordarlo ai sedicenti legulei che salgono in cattedra di volta in volta a dire ciò che è giusto o ciò che è sbagliato a seconda della convenienza – non invalida il principio del «nullum crimen sine lege»: sono collocate sotto la sua portata solo i reati commessi durante la dittatura comunista che il codice penale di allora in vigore considerava come imputabili nel momento in cui sono stati perpetrati, ma contro i quali poi non furono avviate azioni penali a causa degli interessi politici del regime comunista. Inoltre, la proposta tiene conto del periodo situato tra il 2 maggio 1990 e l’entrata in vigore della Legge Fondamentale: lo Stato di diritto riceve la stessa dilatazione del tempo per il perseguimento penale dei reati dopo l’entrata in vigore della Legge Fondamentale di cui è stato privato per via del periodo della dittatura comunista.
La proposta prevede, inoltre, che le documentazioni dello Stato comunista e di tutte le organizzazioni create con la sua collaborazione o tenute sotto il suo controllo siano depositate presso archivi pubblici.

Andrea Camaiora è autore di «Ungheria. Un Paese libero»

Fonte: Ungheria. In difesa della Costituzione di Orban | Tempi.it.

Print Friendly, PDF & Email
Questa voce è stata pubblicata in Europa e contrassegnata con . Contrassegna il permalink.

I commenti sono chiusi.