Nozze gay di Grosseto. Cerrelli: «Una sentenza creativa» | Tempi.it

prile 11, 2014 Emanuele Boffi

«Esistono alcuni limiti insuperabili che nemmeno un giudice può valicare», ci spiega il vicepresidente nazionale Ugci. «Non esiste un obbligo per l’Italia a riconoscere una coppia che abbia contratto un matrimonio all’estero»

Mantova, «matrimonio» in piazza per decine di coppie gayIn Italia sono state riconosciute le nozze fra persone dello stesso sesso? Fa discutere la sentenza di un giudice di Grosseto secondo cui l’unione fra due uomini – che avevano contratto matrimonio a New York nel dicembre 2012 – deve essere ammessa alla trascrizione nei registri del Comune. Così come è stata presentata ieri dai quotidiani, la sentenza è innovativa, non è contraria alla Costituzione perché l’articolo 29 non specifica il sesso dei coniugi, è al passo con le deliberazioni europee, poggia su alcuni articoli del codice civile. Insomma, tutto regolare e a norma di legge. Ma la situazione è ben più complicata da come la si vuole far intendere. Oltre, infatti, a dimenticare l’articolo 29 della Costituzione che parla di famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, dimentica l’articolo 143 del Codice Civile che parla di «marito» e «moglie», così come altre norme dell’ordinamento giuridico che fanno riferimento agli stessi termini. Il procuratore capo di Grosseto, Francesco Verusio, infatti, ha dichiarato che impugnerà la sentenza.
E anche secondo Giancarlo Cerrelli, vicepresidente nazionale dell’Unione giuristi cattolici italiani, essa è «creativa». «Il giudice di Grosseto – spiega Cerrelli a tempi.it -, oltre a non tenere conto del Codice civile, non ha nemmeno tenuto conto della stessa giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo che, pur affermando che la nozione di matrimonio si applica anche a quello fra persone dello stesso sesso, non obbliga gli Stati a raggiungere tale risultato e che spetta al legislatore legiferare in materia. Esistono alcuni limiti insuperabili che nemmeno un giudice può valicare».

Cerrelli, cosa intende?
Ho letto il testo del giudice toscano. In esso si fa riferimento alla sentenza del 15 marzo 2012 della Cassazione, la numero 4184, e a quelle della Cedu (Convenzione europea dei diritto dell’uomo). La sentenza della Cassazione dice che coppie dello stesso sesso hanno diritto a un trattamento omogeneo rispetto a quelle eterosessuali. La stessa sentenza, però, afferma che tale trattamento non è «trascrivibile» perché non è presente nel nostro ordinamento giuridico. In altre parole, spiega che non esiste un obbligo per il nostro ordinamento a procedere al riconoscimento di una famiglia non tradizionale che abbia contratto un’unione matrimoniale all’estero.

cerrelliDiceva che c’è anche un riferimento alla sentenza della Cedu.
Va premesso che la Cedu non è un organo dell’Unione Europea e quindi le sue sentenze non sono vincolanti. La Cedu riconosce il matrimonio omosessuale, ma questo non significa che l’Italia debba farlo. E, infatti, sia la Cassazione sia la Corte Costituzionale nell’ordinanza 138 del 15 aprile 2010 dà atto in premessa che la nostra disciplina del matrimonio postula la diversità di sesso tra i coniugi nel quadro di «una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio».

Ma allora perché si sente dire che è l’Europa a chiederci di introdurre il matrimonio fra persone dello stesso sesso?
Vede, se lei legge l’articolo 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo troverà scritto: «Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto». Si parla quindi di «uomini» e «donne» e «leggi nazionali». Ma, oggi, l’attenzione delle Corti si è spostata da questo articolo agli articoli 8 e 14, i quali vengono interpretati come favorevoli a ogni tipo di unione. Il primo riguarda la vita familiare e privata e viene inteso in maniera molto elastica, cioè per famiglia si considera qualsiasi tipo di unione, anche quella fra omosessuali. L’articolo 14 ci parla, invece, del divieto di discriminazione, non inteso come difesa dei diritti e delle libertà di tutti, ma come diritto per tutti a poter fare tutto. Questo, però, badi bene, è quel che dice la Cedu, che non è organo europeo e i cui pareri non sono vincolanti. Al contrario di quelli della Corte di Giustizia Europea, che ha sede in Lussemburgo, e che in una sentenza del 25 aprile 2013 nella causa C-81/12 (Asociaţia ACCEPT controConsiliul Naţional pentru Combaterea Discriminări) ha affermato che il termine “matrimonio” designa un’unione fra due persone di sesso diverso non assimilabile ad altre forme di unioni e che eventuali disparità di trattamento vanno affrontate e risolte sul piano dei diritti individuali.

Quindi la sentenza di Grosseto non introduce il matrimonio gay in Italia.
No. Quello, al massimo, è compito del legislatore. D’altronde, come può una pronuncia di primo grado aprire alle nozze omosessuali? Il pubblico ministero, infatti, ha già annunciato che impugnerà la sentenza.

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